Elenchi Intrastat: obblighi fiscali e statistici
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariI soggetti passivi d’imposta che effettuano operazioni intracomunitarie devono, in linea di principio, compilare con cadenza mensile o trimestrale gli elenchi Intrastat, come previsto dall’art. 50 del D.L. n. 331/1993. Le informazioni da indicare nei predetti elenchi (Intra 1-bis per le cessioni e Intra 2-bis per gli acquisti), riguardano sia aspetti fiscali delle operazioni, sia aspetti di natura statistica e, in relazione alla periodicità di presentazione nonché alla tipologia di operazione, si possono configurare fattispecie di compilazione obbligatoria: sia ai fini fiscali che statistici, ai soli fini fiscali, ovvero ai soli fini statistici.
La prima distinzione importante riguarda la periodicità di presentazione degli elenchi, poiché la compilazione dei dati statistici riguarda solamente i soggetti che hanno l’obbligo di presentazione dei modelli con cadenza mensile. Per i soggetti con cadenza di presentazione trimestrale, quindi, sussiste l’obbligo di compilazione dei soli dati fiscali, anche se gli stessi optato per la presentazione con cadenza mensile (art. 6, comma 1, del D.M. n. 22/02/2010).
Il secondo aspetto da evidenziare riguarda compilazione della parte statistica che, come detto, riguarda solamente i soggetti mensili (per obbligo), poiché sono previste delle semplificazioni in relazione alla compilazione delle colonne relative al “valore statistico” (rispettivamente colonna 9 e 10 dei modelli Intra 1-bis e Intra 2-bis), alle “condizioni di consegna” (rispettivamente colonna 10 e 11 dei modelli Intra 1-bis e Intra 2-bis), ed al “modo di trasporto” (rispettivamente colonna 11 e 12 dei modelli Intra 1-bis e Intra 2-bis). Tali colonne, infatti, sono obbligatorie solo se il contribuente mensile ha superato nell’anno precedente (o presume di superare nell’anno in corso in caso di inizio attività) la soglia di spedizioni pari a euro 20 milioni, evidenziando inoltre quanto segue:
- il limite va considerato separatamente per tipo di elenco,
- il concetto di spedizioni ed arrivi non va confuso con quello di cessioni ed acquisti intracomunitari, poiché si deve aver riguardo a tutti gli scambi intracomunitari che rilevano ai fini del Regolamento Ue n. 638/2004 (che considera anche i movimenti di beni a titolo non traslativo della proprietà, quali le lavorazioni), ed infine che
- la colonna relativa al valore statistico va compilata anche in presenza di volumi inferiori alla soglia di 20 milioni in tutti quei casi in cui l’elenco Intra va compilato solo per la parte statistica (ad esempio per le lavorazioni, come si dirà in seguito).
La terza questione attiene all’individuazione di alcune operazioni che richiedono in ogni caso (e quindi anche per i soggetti con cadenza mensile obbligatoria) la compilazione della sola parte fiscale. Si tratta più in particolare delle seguenti operazioni:
- cessioni verso San Marino, non imponibili ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 633/1972, che vanno riepilogate nell’elenco Intra 1-bis solo se il cedente nazionale effettua anche cessioni intracomunitarie (gli acquisti da San marino, invece, non vanno mai inseriti);
- cessione di stampi che rimangono nel territorio nazionale, in presenza delle condizioni indicate nella C.M. n. 13/E/1994 (utilizzo dello stesso per produrre beni per il cliente comunitario ed invio dello stesso in altro Paese Ue alla fine della lavorazione o sua distruzione per conto del cliente);
- le triangolazioni comunitarie, in cui il soggetto italiano acquista beni da altro Paese Ue, ma gli stessi beni sono inviati direttamente dal cedente comunitario in altro Stato Ue (quello in cui è situato il cliente del cedente nazionale destinatario finale dei beni). Le due operazioni di acquisto e cessione devono essere indicate negli elenchi Intra ai soli fini fiscali, perché la merce non entra mai nel territorio nazionale, e nella colonna “natura della transazione” deve essere indicato il carattere “A” in luogo della codifica numerica;
- cessione a cliente comunitario con consegna, per conto del cessionario, a terzista nazionale che, successivamente alla lavorazione, invia i beni al cessionario Ue. In tale ipotesi, il cedente nazionale compila la sola parte fiscale, mentre la movimentazione statistica è segnalata del terzista, se obbligato alla cadenza mensile.
Infine, si segnala che è richiesta la compilazione ai soli fini statistici da parte dei soggetti mensili (per obbligo) nel caso di lavorazioni, per le quali si riepilogano anche i dati statistici relativi alle spedizioni ed agli arrivi, pur in presenza di volumi di spedizioni non eccedenti la soglia di 20 milioni.