Eliminazione delle barriere architettoniche: i chiarimenti delle Entrate
di Silvio RivettiLa più recente circolare 17/E/2023, dello scorso 26 giugno, compilata dal Fisco per agevolare la predisposizione delle dichiarazioni fiscali per l’anno d’imposta 2022 e per trattare dell’articolato mondo delle detrazioni fiscali spettanti per le spese di recupero del patrimonio edilizio esistente, propone per la prima volta una disamina sistematica dei principali profili d’interesse dell’agevolazione di cui all’articolo 119-ter D.L. 34/2020, come introdotto dalla Legge di bilancio 2022.
Tale agevolazione è volta a supportare la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici “già esistenti”: con previsione che, di fatto, fiancheggia quelle di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), Tuir – che concede la detrazione al 50% relativamente alle spese sostenute per i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, nonché per la realizzazione di ogni strumento di comunicazione e tecnologia avanzata idoneo a favorire la mobilità delle persone handicappate gravi ex articolo 3, comma 3, L. 104/1992 – e di cui all’articolo 119, commi 2 e 4, D.L. 34/2020, che agevola gli stessi interventi sopra citati nell’ambito del superbonus (pure se effettuati a favore degli ultrasessantacinquenni), a titolo di interventi trainati da lavori trainanti di efficientamento tanto energetico quanto antisismico.
È da notare fin da subito che la circolare 17/E/2023 non specifica se tale bonus possa dirsi spettante anche “in via preventiva”, in assenza di alcuna persona disabile all’interno dell’immobile oggetto dei lavori, in termini analoghi a quanto pacificamente riconosciuto, quanto ai bonus similari di cui sopra, dalla stessa circolare alla sua pagine 40; e tuttavia, appare difficile negare l’estendibilità di tale interpretazione al bonus in esame, vista l’assoluta identità di ratio con quelli che ricalca (e visto anche il tenore letterale della norma, che agevola oggettivamente i lavori di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, a prescindere da presupposti di tipo soggettivo quanto alle persone potenzialmente fruitori di tali migliorìe).
Del resto, l’applicabilità del beneficio anche a immobili ricadenti nella sfera dell’impresa non può che prescindere dalla verifica dell’effettiva presenza, o residenza, del disabile nell’immobile stesso.
Tra gli argomenti d’interesse per l’applicazione di tale bonus spiccano la sua durata – esso spetta, come il superbonus e differentemente dall’agevolazione ex articolo 16-bis, fino al 31 dicembre 2025 -; e la misura del beneficio fiscale riconosciuto, pari al 75% delle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022 (con aliquota di detrazione di fatto migliorativa rispetto a quella concessa per il superbonus nei prossimi anni 2024 e 2025).
Anche il parterre dei soggetti potenzialmente beneficiari della detrazione merita attenzione, in quanto estremamente ampio: potendone fruire le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e tutti i soggetti che conseguono reddito d’impresa.
È da tenere in conto peraltro la limitazione, per cui il bonus in esame è detto intrasmissibile mortis causa, quanto alle quote residue; ed analogamente, in caso di cessione tra vivi dell’immobile, le quote residue non si trasmettono, ma restano in capo al venditore.
Di converso, l’articolo 2, comma 1-bis, D.L. 11/2023 consente ai sopra citati beneficiari di fruire in ogni caso dell’agevolazione in esame mediante le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, con previsione esonerativa dal divieto di esercitare le opzioni ex articolo 121, comma 1, lettere a) e b), D.L. 34/2020.
La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo; ed è calcolata in relazione a massimali di spesa rispettivamente non superiori a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari (e le unità immobiliari equiparate, funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo); a euro 40.000 per ciascuna delle prime otto unità immobiliari componenti gli edifici plurifamiliari; a euro 30.000 per ciascuna ulteriore unità a partire dalla nona.
La circolare, riprendendo il dato normativo, puntualizza che il beneficio spetta anche per l’automazione degli impianti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche sia negli edifici, sia nelle singole unità immobiliari (quanto all’applicabilità dell’agevolazione in parola nel contesto delle singole unità immobiliari, vedasi anche la risposta all’interpello 461/2022); nonché per le spese di smaltimento e bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Viene inoltre precisato che, per le spese sostenute nel 2022, è possibile optare per la detrazione in esame anche se, per le spese effettuate nell’anno prima, si era fruito o della detrazione al 50% o del superbonus come intervento trainato: potendosi così fruire per le spese del 2022 di un massimale disgiunto, comunque non maggiore di euro 50.000, rispetto a quello relativo alle spese già sostenute per i lavori svolti.
Anche dal punto di vista oggettivo, l’agevolazione è d’interesse perché attiene a lavori di tipologia variegata, eseguibili su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale: quali la sostituzione di pavimenti, porte, infissi; il rifacimento di impianti elettrici, citofonici, ascensori (e relativi terminali); la realizzazione di rampe interne ed esterne agli edifici, di servoscala e di piattaforme elevatrici; il rifacimento delle scale; il rifacimento dei servizi igienici (compresi tutti i conseguenti lavori di completamento e finitura).
Un limite tuttavia largamente sottovalutato, costituente requisito centrale per l’accesso alla detrazione, è il doveroso rispetto delle prescrizioni tecniche puntualmente dettate per ogni tipologia di intervento dal D.M. 14.06.1989 n. 236.
Tale norma di settore prescrive che ogni intervento edilizio dev’essere congegnato per consentire la circolazione negli spazi di una persona su carrozzella a ruote; così come l’installazione di serramenti o impianti deve rispettare misure ed altezze, quanto ai comandi degli stessi, accessibili a detti soggetti.
L’interpretazione erariale dei meccanismi di funzionamento dell’agevolazione in esame presenta, in ogni caso, due elementi critici da segnalare.
In primo luogo, la circolare esige che il rispetto dei requisiti di natura tecnica risulti attestato da apposita documentazione: e tuttavia, quanto alla natura di quest’ultima, nulla viene specificato.
In secondo luogo, la circolare propone una lettura estremamente restrittiva del requisito di legge, dell’esecuzione degli interventi agevolati su immobili “già esistenti”: concludendo, in maniera opinabile, che il bonus non debba trovare applicazione con riguardo agli edifici oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione anche senza ampliamento, benché tali rientrino, a rigore, nel concetto di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 380/2001.