Emergenza Coronavirus: detrazioni e deduzioni rafforzate
di Luca CaramaschiCon l’articolo 66, comma 1, del Decreto “Cura Italia” (il D.L. 18/2020, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020), attualmente in corso di conversione in legge, il Legislatore ha introdotto nuovi incentivi fiscali per le erogazioni liberali, sia in denaro sia in natura, effettuate nel 2020 a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La disciplina ivi prevista, che nella misura dell’agevolazione ricalca in buona parte quella prevista dall’articolo 83 D.Lgs. 117/2017, che opera nell’ambito della riforma degli enti del Terzo settore (ETS), presenta tuttavia specifiche peculiarità, con riferimento all’ambito soggettivo.
Ambito soggettivo
Dal punto di vista soggettivo, coloro che potranno beneficiare del beneficio della detrazione in relazione alle erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020, sono esclusivamente:
- le persone fisiche;
- gli enti non commerciali.
Restano quindi escluse dalla predetta misura le persone giuridiche diverse da gli enti non commerciali e, quindi, sia le imprese, che gli enti commerciali, che gli studi professionali per citarne alcuni.
Sempre dal punto di vista soggettivo, l’agevolazione spetterà unicamente in relazione alle erogazioni liberali, sia in denaro sia in natura, effettuate dai soggetti richiamati in precedenza in favore di:
- Stato;
- Regioni;
- Enti locali territoriali;
- Enti o istituzioni pubbliche;
- Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.
Ambito oggettivo
In relazione alle richiamate erogazioni liberali, sia in denaro che in natura, spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito (Irpef per le persone fisiche e Ires per gli enti non commerciali) pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
Deduzioni per erogazioni liberali effettuate da imprese
Con il comma 2 del richiamato articolo 66 del D.L. “Cura Italia” vengono invece disciplinate le agevolazioni riconosciute alle imprese che nel 2020 effettuano erogazioni liberali, sia in denaro che in natura, sempre a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La disposizione normativa precisa che, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), le erogazioni liberali in commento sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.
Per tali erogazioni si richiama la già nota disciplina contenuta nell’articolo 27 L. 133/1999 rubricata “Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche” che prevede quanto segue:
- deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti;
- in caso di beni ceduti gratuitamente, gli stessi non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2 e 54, comma 1, lettera d), Tuir;
- non assoggettamento a imposta sulle donazioni dei trasferimenti effettuati;
- identificazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti destinatari delle erogazioni liberali sulla base dei contenuti del D.P.C.M. 20.06.2000.
Valorizzazione delle erogazioni liberali in natura
Con il comma 2 dell’articolo 66 vengono stabiliti i criteri per la valorizzazione delle erogazioni in natura, mediante un rinvio alle previsioni contenute negli articoli 3 e 4 del recente D.M. 28.11.2019, emanato in attuazione dell’articolo 83, comma 2, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).
Secondo l’articolo 3 D.M. 28.11.2019 la valorizzazione della erogazione liberale in natura viene determinata secondo la regola del valore normale di cui all’articolo 9 Tuir e, nel caso di erogazione liberale avente a oggetto un bene strumentale, l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento. Nel caso di erogazione liberale avente a oggetto beni merce, invece, l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato secondo specifiche previsioni.
Se il valore del bene non può essere desunto da criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata recante data non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene e dovrà consegnarla al destinatario dell’erogazione.
Quanto alla documentazione probatoria della donazione, l’articolo 4 D.M. 28.11.2019 prevede che l’erogazione liberale in natura debba risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (nel nostro caso, a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19).