15 Maggio 2020

Emergenza sanitaria, crisi economica e applicazione dell’Oic 9

di Fabrizio RicciGianluca Cristofori
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La scheda di FISCOPRATICO

L’emergenza sanitaria da Covid-19 e la crisi economica che ne è conseguita hanno alimentato una serie di interrogativi sulle possibili conseguenze ai fini dell’applicazione del principio contabile nazionale Oic 9, in merito ai quali l’Oic stesso ha diffuso, in data 4 maggio u.s., un formale chiarimento.

I succitati interrogativi poggiano sul disposto dell’articolo 2426, comma 1, n. 3), cod. civ., secondo cui “[…] l’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minore valore”.

La declinazione concreta di tale criterio di valutazione è contenuta nel principio contabile nazionale Oic 9, il quale prevede che l’individuazione di una perdita durevole di valore deve essere articolata in più fasi.

In particolare, l’estensore del bilancio deve valutare se esiste un indicatore che un’immobilizzazione possa avere subito una riduzione di valore; tra gli indicatori minimi da considerare ai fini di tale valutazione è ricompresa, per quanto qui rileva, la circostanza che “durante l’esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per la società nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un’attività è rivolta”.

In assenza di indicatori non si dovrà procedere ad effettuare ulteriori verifiche; in caso contrario, invece, si dovrà eseguire il cd. “impairment test, confrontando il valore recuperabile dell’immobilizzazione – inteso come il maggiore tra il suo valore interno d’uso e il suo fair value, al netto dei costi di vendita – con il suo valore netto contabile, provvedendo, ove quest’ultimo fosse superiore, alla svalutazione.

In tale circostanza, quindi, occorrerà stimare il valore recuperabile di una singola attività o – laddove non sia possibile, in quanto la stessa non produce flussi di cassa autonomi, rispetto alle altre immobilizzazioni – della più piccola unità generatrice di flussi di cassa alla quale l’immobilizzazione appartiene. A tal fine, non è sempre necessario determinare sia il fair value, sia il suo valore interno d’uso, ciò nella considerazione che, se uno dei due valori risulta superiore al valore contabile, l’attività non ha subito una riduzione di valore e, dunque, non è necessario stimare l’altro importo.

Con riguardo alla determinazione del valore interno d’uso, basata sul valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un’attività (o dalla più piccola unità generatrice di cassa cui la stessa appartiene) lungo la sua vita utile, l’estensore del bilancio deve:

(i) stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall’uso continuativo della stessa e dalla sua dismissione finale;

(ii) applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri;

utilizzando a tale scopo “[…] i piani o le previsioni approvati dall’organo amministrativo più recenti a disposizione”.

In tale contesto, con riferimento ai bilanci relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, era sorto qualche dubbio circa la rilevanza dell’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 quale indicatore di perdita di valore, nonché sull’impatto della stessa nella stima dei flussi di cassa futuri ai fini dell’impairment test.

In risposta a tali perplessità, l’Oic ha diffuso, in data 4 maggio 2020, una comunicazione nella quale – dopo aver precisato che, ai sensi dell’Oic 29, nei bilanci al 31 dicembre 2019, il Covid-19 risulta essere un fatto successivo alla chiusura dell’esercizio che non deve essere recepito nei valori di bilancio 2019, in quanto non evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento dello stesso – ha concluso nel senso che l’emergenza sanitaria da Covid-19 non deve essere considerata nemmeno un indicatore di perdita di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio al 31 dicembre 2019.

Inoltre, qualora sussistessero altri indicatori di perdita di valore e andasse quindi comunque effettuato il test di impairment, gli effetti del Covid-19 non dovrebbero essere considerati nei budget e piani aziendali destinati a essere utilizzati per determinare il valore interno d’uso di un’immobilizzazione.

Secondo l’Oic, infatti, tenuto conto che “[…] l’Oic 9 al paragrafo 16 prevede che alla data di riferimento del bilancio (quindi in questo caso al 31 dicembre 2019) si deve valutare se esiste un indicatore di perdita di valore e solo se esiste tale indicatore, stimare il valore recuperabile (i.e. il maggiore tra il valore d’uso e il fair value) di un’immobilizzazione”, l’emergenza sanitaria da Covid-19, che costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori di bilancio, non può comportare un obbligo di impairment test con riguardo al bilancio relativo all’esercizio 2019.

Resta fermo, tuttavia, che, nell’ambito delle informazioni da fornire in nota integrativa ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, n.22-quater, cod. civ., nonché del paragrafo 61 dell’Oic 29, riferibili alla “[…] natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio […]”, si dovrà invece tener conto delle informazioni più aggiornate, quantomeno con riguardo ai risultati relativi alla frazione di esercizio 2020 già trascorsa, oltre che degli eventuali budget e piani poliennali riaggiornati alla luce dell’emergenza sanitaria, dando conto, se del caso, anche dell’eventuale adozione della deroga di cui all’articolo 7 D.L. 23/2020, che consente di non applicare quanto disposto dell’articolo 2423-bis, comma 1, n.1, cod. civ..

Trattasi, come noto, di una disposizione volta a evitare che l’applicazione degli ordinari principi di redazione, in particolare quello concernente la cd. “continuità aziendale”, possa finire per amplificare – con evidenti conseguenze pro-cicliche – gli effetti negativi che l’emergenza sanitaria in atto sta comportando.

In tali casi, il bilancio sarà redatto applicando i principi contabili emanati dall’Oic ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell’Oic 11 e del paragrafo 59-c) dell’Oic 29.

Con particolare riguardo, invece, al secondo degli aspetti trattati nella comunicazione, ovverosia se l’estensore del bilancio, nella stima dei flussi di cassa futuri ai fini del test di impairment, debba tenere conto della crisi economica connessa alla crisi sanitaria da Covid-19, l’Oic richiama quanto disposto dal paragrafo 25 dell’Oic 9, il quale prescrive che “I flussi finanziari futuri delle attività sono stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti” e dal paragrafo 59, lettera b), dell’Oic 29 che, tra i fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio, ricomprende anche – a titolo esemplificativo – una perdita di attività causata da un evento calamitoso avvenuto dopo la data di riferimento del bilancio.

Da ciò deriva – secondo l’Oic – che le “condizioni correnti” a cui fa riferimento il paragrafo 25 dell’Oic 9 sono le condizioni alla data di riferimento del bilancio, ovverosia, per quanto di interesse in questa sede, al 31 dicembre 2019.

Da ultimo, nella succitata comunicazione viene ricordato che le medesime conclusioni sono valide anche per i soggetti che possono redigere il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese, le quali possono adottare un approccio semplificato alla determinazione delle perdite durevoli di valore.

Tale approccio, previsto dal paragrafo 30 dell’Oic 9, si fonda sulla cd. “capacità di ammortamento”, che subordina la recuperabilità del valore residuo delle immobilizzazioni alla “capienza” della somma dei flussi reddituali attesi, al lordo dei soli ammortamenti, così come evincibili, per la società nel suo complesso, lungo il periodo in cui si articolano i piani previsionali disponibili, senza imporre la segmentazione di tali flussi per singola immobilizzazione o per singola unità generatrice di cassa.

L’Oic, infatti, ricorda come l’approccio semplificato condivida le stesse basi concettuali fondanti del modello di base e come la sua adozione si giustifichi sul presupposto che, per le società di minori dimensioni, i risultati ottenuti divergono in misura non rilevante da quelli che si sarebbero ottenuti applicando il più complesso modello di base.