Emergenza sanitaria: il punto della situazione dopo lo stop agli accertamenti
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Con un comunicato stampa di poche righe, pubblicato nella giornata di ieri, 12 marzo, l’Agenzia delle entrate ha dato notizia delle disposizioni contenute dalla direttiva firmata dal Direttore, Ernesto Maria Ruffini, le quali prevedono lo stop alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, “a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative)”.
Allo stesso modo, anche la Guardia di Finanza, con apposita circolare, ha disposto la sospensione delle verifiche, dei controlli fiscali e in materia di lavoro (fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza), dei controlli strumentali e delle attività ispettive antiriciclaggio.
Queste ultime previsioni seguono il già noto D.P.C.M. 11.03.2020, il quale è intervenuto con nuove misure finalizzate a contrastare la diffusione del Coronavirus, prevedendo la sospensione delle attività commerciali al dettaglio fino al 25 marzo.
Restano escluse dalla sospensione le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, individuate nell’allegato 1 del D.P.C.M.; restano aperte anche le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie, garantendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Si aggiungono alle attività oggetto di sospensione anche:
- le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), le quali possono comunque continuare l’attività di ristorazione con consegna a domicilio. Restano consentite, inoltre, le attività delle mense e del catering continuativo, nonché gli esercizi di somministrazione pasti nelle aree di servizio e rifornimento carburante,
- le attività inerenti ai servizi legati alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti e tutte le altre attività dei servizi alle persone diverse dalle lavanderie e dai servizi di pompe funebri).
Il D.P.C.M. in esame non dispone invece la sospensione delle attività produttive e delle attività professionali. In questo caso si raccomanda:
- il massimo utilizzo del c.d. “lavoro agile” per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio,
- l’incentivo alle ferie e congedi retribuiti per i dipendenti,
- la sospensione dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione,
- l’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza minima di un metro tra le persone, l’adozione di strumenti di protezione individuale,
- l’incentivo alle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali,
- la massima limitazione degli spostamenti all’interno dei siti e il contingentamento per l’accesso agli spazi comuni.
La mancata chiusura delle attività produttive ha provocato numerosi scioperi nella giornata di ieri, 12 marzo: i lavoratori hanno chiesto, a gran voce, la chiusura dei siti produttivi, almeno fino al 22 marzo, al fine di sanificare i luoghi di lavoro.
È quindi prevista per oggi, 13 marzo, alle ore 11, una videoconferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per discutere, con le associazioni industriali e i sindacati, dei protocolli di sicurezza da attuare nelle fabbriche a tutela della salute dei lavoratori.
D’altra parte, al di là delle misure disposte dall’ultimo D.P.C.M. e di quelle che saranno individuate, è necessario rammentare che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ma anche dell’articolo 2087 cod. civ., il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro.
La mancata osservanza degli obblighi può comportare una violazione degli obblighi contrattuali che potrebbe legittimare una richiesta di risarcimento danni da parte del dipendente, come anche potrebbero essere irrogate sanzioni di carattere amministrativo ai sensi dell’articolo 55 D.Lgs. 81/2008. Nei casi più gravi, infine, si potrebbe incorrere in una responsabilità di tipo penale.
Assumono rilievo, in tale ambito, i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.).
Tra l’altro, in forza dell’articolo 25 septies D.Lgs. 231/2001, i suddetti reati rientrano tra quelli idonei a configurare la responsabilità amministrativa degli enti, con possibile irrogazione di sanzioni pecuniarie e interdittive.
Laddove non sia stata prevista la chiusura, si rende pertanto necessario attenersi strettamente alle previsioni degli ultimi decreti emanati, innalzando il livello di sicurezza sui luoghi di lavoro, grazie alla predisposizione di piani di intervento specifici, alla cui redazione è chiamato a collaborare non solo il servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), ma anche il medico competente, ove nominato.
D’altra parte, però, queste misure non possono ledere il diritto alla protezione dei dati personali dei dipendenti. Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali con il comunicato del 2 marzo 2020 i datori di lavoro devono infatti astenersi “dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa”.
La finalità di voler adottare misure finalizzate a prevenire il contagio non può quindi giustificare un’interferenza del datore di lavoro nella vita privata del lavoratore, essendo affidato agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile il compito di garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.
Da ultimo si rende poi necessario soffermare l’attenzione sul ruolo che può essere rivestito, in questo contesto, dall’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi della disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001, il quale, ai sensi dell’articolo 6 D.Lgs. 231/2001:
- ha il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli di organizzazione e di gestione, e di curare il loro aggiornamento,
- è destinatario delle informazioni la cui trasmissione è qualificata come obbligatoria dallo stesso Modello.
Nell’ambito della situazione attuale, pertanto, l’Organismo di Vigilanza deve ricevere le informazioni in merito alla sicurezza del lavoro in azienda, non soltanto da parte degli organismi preposti alla definizione delle misure di tutela (datore di lavoro, servizio di protezione, medico competente, ecc.), ma anche da parte di tutti gli altri soggetti che possono segnalare eventuali criticità, in ossequio alle previsioni del Modello di organizzazione e di gestione.
Laddove il Modello dovesse risultare non adeguato alle attuali emergenze, sarà inoltre compito dell’Organismo di vigilanza promuovere l’aggiornamento dello stesso.
Si segnala, da ultimo, che è atteso per oggi, 13 marzo, il decreto “Salva economia”, nell’ambito del quale si prevedono lo stop ai mutui sulla prima casa, una sospensione dei versamenti in scadenza il 16 marzo, “congedi speciali” retribuiti ai lavoratori dipendenti per accudire i figli a casa, estensione della cassa integrazione a tutti in dipendenti, aiuti economici per i lavoratori autonomi e per gli stagionali.