Emersione spontanea della stabile organizzazione: chiarite le modalità operative
di Davide AlbonicoCon il provvedimento prot. n. 95765/2019 del 16.04.2019, a firma del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono definite le modalità di attuazione della c.d. “Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata” ex articolo 1-bis D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017.
Le imprese non residenti che appartengono a gruppi multinazionali con fatturato consolidato superiore a un miliardo di euro, che svolgono in Italia attività economiche suscettibili di configurare, nel loro complesso, una stabile organizzazione sul territorio dello Stato, possono presentare all’Ufficio istanza di cooperazione e collaborazione rafforzata per l’individuazione della sussistenza o meno della stabile organizzazione in Italia e, in caso positivo, per la determinazione dei redditi ad essa imputabili e della base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Con l’obiettivo di creare un contesto di maggiore certezza per gli operatori esteri già operanti nel nostro Paese, l’istituto si pone in linea con la volontà del Legislatore di sostenere e favorire il confronto preventivo tra l’amministrazione fiscale nazionale e i gruppi multinazionali esteri, teso a esplicitare la pretesa erariale attraverso moduli consensuali e partecipativi.
Con la presentazione dell’istanza viene avviato un percorso collaborativo tra contribuente e Agenzia delle entrate finalizzato a valutare, in contraddittorio, la presenza dei requisiti di legge per la configurazione di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e per la definizione dei relativi debiti tributari.
Quanto all’ambito soggettivo, viene chiarito che i soggetti non residenti devono:
- appartenere a un gruppo multinazionale con ricavi consolidati superiori a un miliardo di euro annuo (assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato dei ricavi per cessioni di beni e prestazioni di servizi indicati, secondo corretti principi contabili, nei bilanci consolidati del gruppo multinazionale di cui fa parte l’impresa estera, relativi all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori);
- effettuare nel territorio dello Stato cessioni di beni e prestazioni di servizi per un ammontare superiore a cinquanta milioni di euro annui, avvalendosi del supporto di imprese ausiliarie. L’attività di supporto si ritiene integrata nella misura in cui sussista un collegamento economico diretto o indiretto tra l’attività dell’impresa ausiliaria e i ricavi generati nel territorio dello Stato dall’impresa estera.
Non possono avvalersi della procedura le imprese estere che hanno avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche di cui agli articoli 33 D.P.R. 600/1973 e 52 D.P.R. 633/1972, dell’inizio delle altre attività di controllo amministrativo previste dagli articoli 32 e 51 dei citati decreti nonché dell’avvio di procedimenti penali, purché tali attività di controllo e tali procedimenti abbiano a oggetto la configurazione nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione dell’impresa estera.
La domanda di accesso alla procedura è redatta utilizzando il modello “Istanza di cooperazione e collaborazione rafforzata” e può essere presentata per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata ovvero, per i soggetti non residenti privi di posta elettronica certificata, per posta ordinaria, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnata direttamente all’Ufficio Adempimento collaborativo dell’Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Grandi Contribuenti, Settore Strategie per la compliance e per l’attrazione degli investimenti, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.
L’istanza deve essere corredata, tra l’altro, dalla descrizione dell’attività svolta dall’impresa e del modello di business e dalle ragioni di fatto e di diritto per le quali il soggetto istante ritiene che, nel caso di specie, sia possibile configurare o escludere l’esistenza di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato alla luce dei criteri previsti dall’articolo 162 Tuir e delle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, nonché del Regolamento UE 15 marzo 2011, n. 282, recante disposizioni di applicazione della Direttiva 2006/112/CE.
Unitamente a tali informazioni, che possono essere presentate e integrate entro i trenta giorni successivi alla presentazione dell’istanza, il contribuente deve esibire tutta una serie di documenti contabili e fiscali (tra i quali il master file e la documentazione nazionale sui prezzi di trasferimento, i bilanci consolidati del gruppo multinazionale di cui fa parte l’impresa estera, relativi ai tre esercizi precedenti a quello in corso alla data di presentazione dell’istanza).
Al termine dell’attività istruttoria relativa al riscontro dei requisiti di ammissibilità dell’istanza, l’Ufficio avvia le interlocuzioni relative alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata al fine di valutare, in contraddittorio con l’istante, la sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di determinare gli eventuali redditi e la base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle operazioni imputabili alla stabile organizzazione stessa.
Tali attività si devono concludere entro centottanta giorni decorrenti dalla comunicazione di ammissibilità dell’istanza.
L’istruttoria si conclude con il rilascio di un “atto conclusivo dell’istruttoria” nel quale l’Agenzia delle entrate descrive le valutazioni di fatto e di diritto in base alle quali, nel caso di specie, è stata riscontrata o è stata esclusa la sussistenza di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.
Le conclusioni dell’Agenzia delle entrate vincolano la stessa finché rimangono invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali sono state assunte e, qualora successivamente all’emissione dell’atto in cui sia stata esclusa l’esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sia riscontrata una rappresentazione non completa o non veritiera delle circostanze esposte dall’impresa estera nell’istanza e nella successiva istruttoria, l’atto originariamente reso si considera non produttivo dei relativi effetti giuridici dalla data di efficacia originaria.
Di notevole interesse la previsione sulla base della quale, anche qualora sia stata esclusa l’esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sia in qualche modo ravvisata l’esistenza di rischi fiscali connessi alla determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo, l’Ufficio trasmette gli atti all’articolazione territoriale competente per i necessari approfondimenti istruttori.
Qualora l’Amministrazione finanziaria ritenga invece sussistere i requisiti per configurare una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, potranno essere definite in contradditorio le imposte dovute per i periodi in relazione ai quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, versando le somme dovute in base all’accertamento con adesione con il beneficio della riduzione alla metà delle sanzioni applicabili (1/6 dei minimi edittali) e con l’esclusione della punibilità per il reato di omessa dichiarazione.