Emissione di fatture per operazioni inesistenti e utilizzazione: quando è escluso il concorso?
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere con l’emittente secondo l’ordinaria disciplina dettata dall’articolo 110 c.p..
Al fine di evitare che la stessa condotta possa essere sottoposta due volte a sanzione penale l’articolo 9 D.Lgs. 74/2000 introduce però un regime derogatorio in forza del quale:
- l’emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 2 D.Lgs. 74/2000 (“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”);
- chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 8 D.Lgs. 74/2000 (“Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”).
Tale disciplina, però, non opera (e trova regolarmente applicazione l’articolo 110 c.p. in materia di concorso di persone nel reato) se il potenziale utilizzatore delle fatture false non le ha indicate in dichiarazione o non le ha registrate nelle scritture contabili, non configurandosi, in questo caso, il reato di cui all’articolo 2 D.Lgs. 74/2000.
Sono questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16800, depositata ieri, 2 maggio.
Ad un noto imprenditore veniva contestato, tra l’altro, il reato di concorso in emissione di fatture inesistenti: proponeva, pertanto, ricorso per cassazione, evidenziando come, ai sensi dell’articolo 9 D.Lgs. 74/2000 non può configurarsi un concorso tra chi emette la fattura falsa e chi la utilizza, in quanto chi emette le fatture per operazioni inesistenti è punibile ai sensi dell’articolo 8 D.Lgs. 74/2000, mentre chi utilizza in contabilità fatture per operazioni inesistenti è punito ai sensi dell’articolo 2 D.Lgs. 74/2000.
La Corte di Cassazione, investita della questione, è tornata quindi a richiamare il noto orientamento secondo il quale è esclusa la possibilità di concorso reciproco tra i reati di cui all’articolo 8 e 2 D.Lgs. 74/2000; l’articolo 9 D.Lgs. 74/2000 ha proprio il fine di evitare che la stessa condotta sostanziale sia punita due volte. Ciò non significa, però, che in questi casi non possano operare le generali previsioni dell’articolo 110 c.p. in materia di concorso di persone di reato.
Il potenziale utilizzatore delle fatture per operazioni inesistenti, pertanto, concorre con l’emittente secondo l’ordinaria disciplina dettata dall’articolo 110 c.p. se non utilizza le fatture in contabilità e in dichiarazione, essendo gli accertamenti avvenuti prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Diversamente argomentando, infatti, in questo caso il potenziale utilizzatore non sarebbe in alcun modo punito, né a norma dell’articolo 8 D.Lgs. 74/2000 (a titolo di concorso) né in forza del precedente articolo 2 (Cassazione, n. 14862/2010).
Tra l’altro, “In tema di reati tributari, la disposizione prevista dall’articolo 9 D.Lgs. 74/2000 che, al fine di evitare che una medesima condotta sostanziale sia punita due volte, esclude la configurabilità del concorso di chi emette la fattura per operazioni inesistenti nel reato di chi se ne avvale e viceversa, non impedisce il concorso nell’emissione della fattura, secondo le regole ordinarie dell’articolo 110 c.p., di soggetti diversi dall’utilizzatore” (Cassazione, n. 51468/2018).