Emissione di “partecipazioni a tempo”
di Fabio LanduzziUn recente Orientamento pubblicato dal Consiglio Notarile di Firenze Pistoia e Prato si è espresso in modo favorevole alla emissione, sia nelle società azionarie che nelle società a responsabilità limitata, di partecipazioni “a tempo”, ossia soggette ad un termine finale di durata.
La questione trae origine dal fatto che, nelle società a partecipazione pubblico-privata affidatarie di appalti o concessioni, l’articolo 17, comma 2, D.Lgs. 175/2016 prevede una durata predeterminata della partecipazione del soggetto privato, la quale non può superare la durata dell’appalto o della concessione.
Da qui, ci si domanda quindi se, anche nell’ambito comune privatistico del contratto di società, si possa prevedere una temporaneità della partecipazione sociale di uno o più soci.
L’Orientamento notarile in commento propende per una soluzione positiva, a partire dalla constatazione che nelle società il cui statuto non prevede un termine di durata l’ordinamento già prevede che il socio possa far cessare la propria partecipazione in ogni momento, salvo il preavviso (articolo 2437, comma 3 e articolo 2473, comma 2, cod. civ.).
Lo stesso effetto si ha in altre circostanze in forza delle azioni c.d. “riscattabili” che finiscono col riservare al loro titolare un vero e proprio diritto allo smobilizzo della partecipazione.
Quindi, non parrebbe essere preclusa in assoluto dall’ordinamento la configurazione di partecipazioni che, al tempo stesso, assicurino ed impongano il loro disinvestimento, con la conseguenza di sottrarre ad entrambe le parti la discrezionalità che sarebbe altrimenti tipica del contratto sociale, salvo il ricorrere di casi estremi come quello dell’esclusione del socio.
Ma quale sarebbe la ratio della emissione di partecipazioni “a tempo”? Ossia, per quale ragione vi potrebbe essere un vantaggio per la società dall’emissione di partecipazioni con un termine di durata?
Una situazione di concreta opportunità può essere quella relativa, ad esempio, alla esigenza di raccogliere capitale di rischio per un periodo comunque circoscritto, come nel caso della fase di start up dell’impresa, potendo così assicurare all’investitore il disinvestimento della partecipazione ove non vi fosse un mercato attivo.
Un altro caso potrebbe essere quello di prevedere azioni convertibili, alla scadenza, in obbligazioni.
Quanto alla fissazione del “tempo”, questo potrebbe corrispondere tanto ad un determinato giorno di calendario, quanto alla scadenza di un contratto o al termine di un’operazione.
L’Orientamento notarile in commento si rivolge poi alla questione di come disciplinare la cessazione del rapporto sociale, ossia su come regolare la liquidazione della partecipazione al socio uscente.
Il riferimento va a tutte le regole dettate per i casi di recesso, riscatto delle azioni o esclusione dei soci; tuttavia, se non vi sono esplicite previsioni statutarie si ritiene che non sia percorribile la soluzione dell’offerta della partecipazione ad altri soci, oppure a terzi, come pure l’acquisto delle azioni “a tempo” da parte della stessa società emittente.
Ciò in quanto con lo spirare del “tempo” non esisterebbe più una partecipazione da poter cedere.
Quindi, secondo l’Orientamento, nel silenzio dello statuto, allo spirare del “tempo” la partecipazione cessata dovrà essere liquidata mediante la riduzione del capitale sociale e, in questo contesto, potrebbe allora farsi ricorso all’acquisto di azioni proprie.
Una soluzione alternativa, che preveda ad esempio l’acquisto da parte di terzi, di altri soci oppure la monetizzazione mediante l’utilizzo di riserve di utili della società, dovrebbe passare attraverso una regolamentazione statutaria ad hoc.
Infine, quanto alla rappresentazione in bilancio, l’emissione delle partecipazioni “a tempo” dovrebbe comunque confluire nel patrimonio netto della società, poiché al momento della loro emissione non vi sarebbero le condizioni per poter ritenere sussistente un debito incondizionato della società tale da imporne una classificazione immediata tra le passività.