Emissione nota di variazione in caso di procedura fallimentare
di Euroconference Centro Studi TributariLa società Alfa vanta un credito nei confronti di un soggetto giuridico che è stato ammesso alla procedura di concordato preventivo in data 20 dicembre 2022, ma di cui è stata successivamente, in data 26 giugno 2023, dichiarata la liquidazione giudiziale (fallimento).
Poiché, come chiarito dalla circolare n. 20/E/2021, la nota di variazione da parte di Alfa per il recupero dell’Iva sulle fatture emesse può essere emessa secondo le seguenti regole:
- la data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale determina la data dalla quale è possibile emettere la nota di variazione in diminuzione per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva;
- il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui è stato emesso il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale è la data entro cui è possibile emettere la nota di variazione in diminuzione;
- il diritto alla detrazione è esercitato nella liquidazione periodica Iva relativa al mese in cui è stata emessa la nota di variazione.
Si chiede se nel caso specifico per l’emissione della nota di variazione in diminuzione si deve fare riferimento al decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo (20 dicembre 2022), con la conseguenza che il termine è il 30 aprile 2023, o invece alla sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale (26 giugno 2023), con termine fino al 30 aprile 2024.
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