La Fondazione Enasarco ha provveduto ad aggiornare gli importi dei minimali contributivi e dei massimaliprovvigionali applicabili dall’1.1.2025, in rialzo rispetto agli importi in vigore fino al 2024.
Si ricorda che gli agenti e rappresentanti di commercio sono soggetti alla contribuzione Enasarco, dovuta sulla generalità delle somme maturate in relazione al contratto di agenzia.
Il versamento dei contributi ha cadenza trimestrale e il quantum è determinato sulla base delle provvigioni spettanti all’agente, indipendentemente dall’avvenuto incasso. In altri termini, i contributi devono essere corrisposti avendo riguardo alle provvigioni maturate nel singolo trimestre, assumendo rilevanza il criterio della competenza (e non invece il criterio della cassa).
Il calcolo dei contributi dovuti varia a seconda della forma di esercizio dell’attività:
in caso svolgimento dell’attività in forma di ditta individuale e di società di persone commerciale (Snc o Sas), trova applicazione un minimale contributivo e di un massimale provvigionale annuo;
in caso di svolgimento dell’attività in forma di società di capitali (tipicamente nella veste giuridica di Srl), non trova applicazione alcun minimale o massimale.
Peraltro, quando l’attività di agenzia è svolta in forma societaria, che prevede la presenza di 2 o più agentiillimitatamente responsabili, il contributo Enasarco:
deve essere assolto da ciascun agente;
sulla base delle quote sociali oppure, laddove diverse secondo quanto previsto nei patti sociali, in proporzione alle quote di partecipazioni agli utili.
L’aliquota contributiva Enasarco applicabile dalla casa mandante a tutte le somme dovute all’agente in dipendenza del rapporto di agenzia è rimasta invariata rispetto all’anno scorso (2024) ed è pari al 17%, di cui l’8,50% a carico della casa mandante e l’8,50% a carico dell’agente.
Diversamente, dall’1.1.2025, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono stati rideterminati al rialzo rispetto a quelli in vigore nel 2024, come segue:
per quanto riguarda gli agenti plurimandatari, il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è fissato in misura pari a 30.057 euro, mentre il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia ammonta a 507 euro;
con riferimento agli agenti monomandatari (quindi con esercizio dell’attività per una sola casa mandante), il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è fissato in misura pari a 45.085 euro; invece, il minimale contributivo annuo il rapporto di agenzia è pari a 1.011 euro.
Questi importi sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco a seguito della pubblicazione, da parte dell’Istat, del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Ne consegue che la contribuzione Enasarco massima annua è pari a:
per gli agenti monomandatari, a euro 45.085 × 17% = 7.664,45 euro;
per gli agenti plurimandatari, a euro 30.057 × 17% = 5.109,69 euro.
Si rappresenta che:
il massimale provvigionale non è frazionabile, anche se il rapporto di agenzia inizia o termina in corso d’anno;
in caso di esercizio in forma societaria, il massimale è riferito alla società;
il minimale contributivo deve essere assolto solo se, nel corso dell’anno, dal rapporto di agenzia sono maturate provvigioni, anche se di importo minimo e in un solo trimestre. Solo per i rapporti di agenzia per i quali non è maturata alcuna provvigione nel corso dell’anno non è dovuto il minimale;
il minimale contributivo può essere frazionato per quote trimestrali ed è calcolato per ciascun trimestre in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell’anno.
Si ricorda, infine, che il termine ultimo per effettuare i versamenti dei contributi Enasarco relativi al quarto trimestre 2024 è fissato al prossimo 20.2.2025.
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