Enea: prima scadenza 2024 in arrivo
di Alessandro BonuzziLa comunicazione Enea per gli interventi edilizi di eco bonus, bonus casa e bonus mobili ultimati dall’1.1.2024 al 26.1.2024 deve essere trasmessa entro il prossimo 25.4.2024. Ciò in ragione del fatto che l’attivazione on line del portale Enea 2024 è avvenuta in data 26.1.2024 e, di conseguenza, i 90 giorni utili per la trasmissione sono scattati da tale data.
Invece, per i medesimi interventi ultimati dal 27.1.2024, ritorna a essere applicabile la regola standard, secondo cui la comunicazione va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori.
Le conseguenze dell’omessa comunicazione Enea possono essere diverse a seconda della tipologia dell’agevolazione fiscale che si intende sfruttare.
Per gli di interventi di recupero del patrimonio edilizio e per quelli rientranti nell’ambito del bonus mobili, non vi sono dubbi sul fatto che la comunicazione in esame, sebbene obbligatoria, non sia un presupposto indispensabile per la fruizione del beneficio fiscale. L’omissione, dunque, comporta al più l’applicazione di una sanzione in misura fissa e mai il venir meno del diritto a fruire della detrazione.
Per gli interventi di riqualificazione energetica, invece, l’invio dei dati all’Enea rappresenta storicamente un presupposto essenziale per beneficiare del bonus fiscale. Senonché, la Corte di cassazione con la recente sentenza n. 7657/2024 ha stabilito che l’omessa presentazione della comunicazione all’Enea non determina la decadenza della detrazione del 50/65% prevista per gli interventi eco bonus, sconfessando così l’orientamento da sempre sostenuto dall’Agenzia delle entrate che ammette al massimo l’utilizzo della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, per sanare la dimenticanza.
A parere della Suprema Corte, infatti, la decadenza dall’agevolazione “non può farsi discendere neppure dalla normativa primaria” e nemmeno dalla lettera “dell’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007”. In aggiunta, “la comunicazione Enea ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico”.
La sentenza precisa, poi, che resta estranea “alla decisione della presenta controversia, con riferimento al periodo di riferimento dei costi sostenuti, ogni ulteriore considerazione sui successivi interventi normativi” ex articoli 119 e 121, comma 2, D.L. 34/2020 “ed alle rispettive disposizioni attuative”.
Va tenuto conto che, in passato, una parte della giurisprudenza di merito aveva già attribuito valenza non decadenziale alla comunicazione Enea in materia di eco bonus. A tal proposito si ricordano:
- la CTR di Milano con sentenza n. 853/19/2015, sentenza n. 2181/19/2018 e sentenza n. 5330/9/2018;
- la CTR della Toscana con sentenza n. 790/5/2020;
- la CTP di Lecce con sentenza n. 179/01/2018.
Ad ogni modo, come anticipato, l’omessa comunicazione Enea entro i 90 giorni dalla fine lavori può essere certamente sanata attraverso l’istituto della remissione in bonis. A tal fine è necessario che il contribuente:
- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione Enea entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile;
- versi contestualmente tramite modello F24 l’importo della sanzione di 250 euro, senza possibilità di avvalersi della compensazione (codice tributo “8114”).
Si ricorda, infine, che il portale Enea è raggiungibile all’indirizzo internet https://bonusfiscali.enea.it/. Per la compilazione e l’invio della Comunicazione è necessario effettuare l’accesso mediante Spid oppure Carta di Identità Elettronica.