Enti del terzo settore e obblighi di trasparenza
di Guido MartinelliMarco D’IsantoNegli ultimi tre anni il Legislatore sembra si sia concentrato in maniera ossessiva sugli obblighi di trasparenza a carico degli enti del terzo settore.
Da un deficit oggettivo di trasparenza si è passati infatti ad una legislazione che rischia oggi di strozzare gli enti sotto i colpi di obblighi e adempimenti a dir poco insostenibili per gli enti del terzo settore.
In ordine di tempo l’ultima norma che interviene sul tema è la L. 3/2019, nota come “spazza corrotti”, che estende gli obblighi in materia di trasparenza previsti per i partiti politici a tutti gli enti del terzo settore i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da persone che abbiano ricoperto nei dieci anni precedenti incarichi politici o amministrativi.
La legge modifica l’articolo 5, comma 4, D.L. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 13/2014, sostituendolo con il seguente comma: “Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l’anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali”.
La norma sembra imporre agli enti i cui presidenti o componenti del consiglio direttivo abbiano ricoperto ruoli pubblici nei dieci anni precedenti di pubblicare, nei siti internet, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.
Tali documenti dovrebbero poi essere trasmessi ai Presidenti delle Camere, i quali dovrebbero darne evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano.
Nel frattempo la riforma del terzo settore ha imposto a tutti gli enti del terzo settore importanti e stringenti disposizioni in materia di trasparenza.
Gli enti del terzo settore con prevalente attività commerciale saranno obbligati a depositare presso la Camera di Commercio il bilancio redatto secondo quanto disposto dalle norme del codice civile (dagli articoli 2423 e seguenti, dall’articolo 2435-bis o dall’articolo 2435-ter cod. civ.).
Per gli enti che non sono iscritti nel Registro delle Imprese è stato inserito l’obbligo del deposito del bilancio nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ciascun anno (articolo 48, comma 3, D.Lgs. 117/2017).
Gli ETS con ricavi/rendite/proventi/entrate superiori a 1.000.000 euro annui dovranno depositare nel Registro Unico del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito il bilancio sociale, secondo gli schemi elaborati dal Ministero.
Gli ETS con ricavi/rendite/proventi/entrate superiori a 100.000 euro annui dovranno pubblicare sul proprio sito o su quello della rete associativa a cui aderiscano, gli emolumenti/compensi/ corrispettivi attribuiti a organi di amministrazione e controllo, dirigenti e associati.
A questi obblighi si aggiungono quelli previsti dal decreto concorrenza.
L’articolo 1, commi 125–129, L. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha stabilito, per i soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici, tra cui le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di Onlus (ai sensi del D.Lgs. 460/1997) l’obbligo di pubblicare, nei propri siti o portali digitali (per le imprese nelle proprie note integrative), le informazioni relative a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere”, superiori a 10.000 Euro, ricevuti da pubbliche amministrazioni.
Ora siamo di fronte ad un vero e proprio corto circuito: ogni legislazione speciale introduce obblighi e adempimenti a carico degli enti associativi senza alcun coordinamento con la riforma del terzo settore che ha già normato in modo puntuale il tema della trasparenza degli enti del terzo settore.
Le norme introdotte con la L. 3/2019 destano particolare preoccupazione sia per la qualità degli obblighi, che si presentano particolarmente gravosi, sia per le incertezze interpretative che portano con sé.
Questo groviglio legislativo rischia di provocare una paralisi delle attività degli Enti e soprattutto di scoraggiare chi intende perseguire finalità di solidarietà sociale in un clima che assomiglia sempre di più alla caccia alle streghe.