Enti del terzo settore: modifiche statutarie e conseguenze fiscali – II° parte
di Guido MartinelliMarco D’IsantoCon il precedente contributo abbiamo analizzato il caso delle associazioni di promozione sociale o delle organizzazioni di volontariato che entro i 24 mesi non adeguano il loro statuto al codice del terzo settore.
Cosa accade, invece, alla associazione di promozione sociale che, per carenza del numero minimo di associati o per mancato rispetto delle proporzioni previste tra volontari e lavoratori voglia rimanere ente del terzo settore ma, non potendo mantenere l’iscrizione nel settore delle associazioni di promozione sociale, chieda o abbia in animo di richiedere l’iscrizione tra gli “altri enti del terzo settore” di cui all’articolo 46, comma 1, lett. g), c.t.s.?
Cosa deve fare e, comunque, quale disciplina andrà ad applicare fino alla data di entrata in vigore del Runts?
A nostro avviso, non potendo già essere inserita nel settore del Registro di destinazione, dovrà non procedere all’adeguamento dello statuto relativo alla fattispecie già goduta. Ciò la farà “uscire” dal recinto del terzo settore per il periodo transitorio: potrà applicare anch’essa la disciplina generale prevista per tutti gli enti non commerciali dal Tuir e, una volta operativo il Runts, potrà fare richiesta di iscrizione tra gli altri enti del terzo settore previo adeguamento, ove sia necessario, dello statuto.
Si pone diversamente il problema delle molte associazioni sportive dilettantistiche che nel tempo hanno acquisito anche lo status di associazioni di promozione sociale.
In tal caso cosa accadrà? Se l’associazione recepirà le modifiche richieste dal codice del terzo settore per le APS dimostrerà espressamente la sua volontà di ingresso nel terzo settore e, pertanto, potrà continuare ad applicare la disciplina prevista dal codice del terzo settore per le associazioni di promozione sociale ma non potrà, diversamente, più utilizzare, come chiarito anche dalla Agenzia delle entrate nella sua circolare 18/E/2018, a far data dal primo periodo di imposta successivo all’entrata in vigore del Runts, la disciplina delle sportive con particolare riferimento alla L. 398/1991 e all’articolo 148, comma 3, Tuir.
Ove, invece, non operasse le modifiche, rimarrà di diritto associazione sportiva dilettantistica (con pieno titolo ad utilizzare la relativa disciplina fiscale) ma perderà le agevolazioni previste per le APS (ad esempio la possibilità di svolgere attività in qualsiasi immobile indipendentemente dalla destinazione urbanistica dello stesso)
Diverso è il caso delle Onlus.
L’abrogazione della disciplina delle Onlus recata dal D.Lgs. 460/1997 sarà operativa dal periodo di imposta successivo all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Tesi confermata dal fatto che l’articolo 101, comma 8, della Riforma prevede che la perdita della qualifica di Onlus, a seguito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente.
Dunque un ente associativo che ne abbia titolo può godere della qualifica di Onlus e dei relativi benefici fiscali fino all’entrata in vigore del Runts, indipendentemente dalla circostanza che adegui o non adegui il proprio statuto.
L’articolo 5-sexies D.L. 148/2017, convertito in L.172/2017, che ha fornito una interpretazione autentica dell’articolo 104 D.Lgs. 117/2017, conferma questa tesi.
Esso infatti stabilisce che l’articolo 104 D.Lgs.117/2017, si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell’applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al D.Lgs. 117/2017.
Stando alla lettera della norma, gli enti qualificati come Onlus che dovessero, successivamente alla data del 3 agosto 2019, ma entro la data di entrata in vigore del Runts, modificare i propri statuti, non sarebbero costretti alla devoluzione del patrimonio in virtù dell’articolo 101, comma 8, richiamato sopra.
La qualifica di Onlus infatti si perderebbe solo a partire dalla data di entrata in vigore del Runts e non prima. L’Agenzia delle Entrate dovrebbe chiarire quanto prima questi aspetti applicativi.
Gli enti associativi che dovessero invece rinunciare ad iscriversi nel Runts sarebbero senz’altro costretti alla devoluzione del patrimonio.
La circolare ministeriale – Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – 26 giugno 1998, n. 168/E precisa che la perdita di qualifica equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell’ente e che in caso di perdita della qualifica, la Onlus deve devolvere il patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo.
Devoluto il patrimonio potrebbe poi continuare come ente associativo la propria attività osservando le disposizioni fiscali contenute nel Tuir.
In questo quadro di riferimento si pone il problema delle agevolazioni legate all’imposta sul valore aggiunto e, in particolare, quelle portate dall’articolo 4 D.P.R. 633/1972.
La norma non viene modificata in alcun modo dal codice del terzo settore. Ciò significa che, comunque, tutti gli enti, sia appartenenti al terzo settore che non, ai fini Iva, sussistendone i presupposti, potranno continuare a godere della agevolazione del non assoggettamento ad Iva dei corrispettivi specifici versati da associati e tesserati? Un chiarimento ufficiale sarebbe opportuno.
Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:
9 Marzo 2021 a 10:36
Buongiorno
La nostra sezione CAI (Tregnago,Verona) sta discutendo il nuovo statuto ETS e l’adesione al RUNTS – scadenza prevista il 31 marzo 2021.
Per informazione: la nostra sezione conta più di 600 soci, non possiede nè rifugi nè altri beni. L’ultimo bilancio evidenzia un positivo di 3O.000,00 euro circa.
Domanda principale: La nostra sezione è obbligata o no ad aderire al nuovo regolamento europeo nel quadro della Riforma , APS , ODV , ONLUS e simili?
Ringrazio anticipatamente
Cordialità
Christiaan Hougaerts
Segretario CAI Tregnago , Verona
9 Marzo 2021 a 14:20
Se per “regolamento europeo” si riferisce alla riforma del terzo settore (quella, appunto, legato allo statuto ETS e adesione al Runts) si conferma che questa non è obbligatoria. La scelta se aderire o meno dovrà essere fatta in riferimento alle caratteristiche della attività svolta e la numero degli operatori. Pertanto non vi è alcun obbligo. La mancata adesione ovviamente farà perdere i “vantaggi” che il legislatore collega a tale status