17 Ottobre 2024

Enti locali: fino a quale data può essere oggetto di variazione il bilancio di previsione?

di Manuela Sodini
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La scheda di FISCOPRATICO

Come stabilisce l’articolo 151, D.Lgs. 267/2000 (Tuel), gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione e, a tal fine, deliberano il bilancio di previsione entro il 31.12 con riferimento al triennio successivo. Il termine suddetto (31.12) può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Il bilancio di previsione negli enti locali ha carattere autorizzatorio, nel senso che le previsioni costituiscono limite agli impegni di spesa e ai pagamenti; la funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa, solo in relazione all’accensione di prestiti.

È evidente, dunque, che nel corso dell’anno si può porre l’esigenza di apportare variazioni al bilancio di previsione.

L’articolo 175, Tuel, offre la possibilità di:

  • variare il bilancio di previsione, con riferimento alla competenza per ciascuno dei tre esercizi che compongono il bilancio di previsione;
  • variare la previsione di cassa rispetto alla prima annualità del triennio.

La competenza a deliberare le variazioni spetta non solo all’organo consiliare, ma anche all’organo esecutivo (giunta nei comuni), ovvero ai responsabili della spesa e/o al responsabile del servizio finanziario.

A norma dell’articolo 239, comma 1, lett. b, n. 2, Tuel, il parere dell’organo di revisione è necessario per le variazioni di bilancio di competenza del consiglio; mentre per le variazioni di competenza dell’organo esecutivo (giunta nei comuni), del responsabile finanziario e dei responsabili dei servizi, non è previsto il parere dell’organo di revisione, a meno che non sia espressamente previsto da norme o dai principi contabili.

Le variazioni al bilancio di previsione possono essere deliberate non oltre il 30.11 di ciascun anno.

Dopo il 30.11 sono ammesse solo talune variazioni, puntualmente indicate nel richiamato articolo 175, Tuel, che possono essere deliberate fino al 31.12.

Le variazioni che possono essere deliberate nel mese di dicembre e che competono all’organo consiliare riguardano:

  • l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; trattasi di una variazione che permette di modificare il bilancio di previsione per accogliere stanziamenti di entrate vincolate, di cui l’ente è venuto a conoscenza solo a fine esercizio, e che vanno a finanziare le relative spese;
  • l’istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio; come precisa il principio contabile allegato 4/2, al D.Lgs. 118/2011, trattasi del caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l’apposita “tipologia di entrata” e non è possibile procedere alla variazione del bilancio, essendo scaduti i termini di legge (30.11); l’operazione è registrata istituendo, in sede di gestione, apposita voce, con stanziamento pari a zero. Tale procedimento è diretto a garantire la corretta applicazione dell’articolo 7, D.Lgs. 118/2011, che prevede il divieto di imputazione provvisoria delle operazioni alle partite di giro;
  • l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti; trattasi di una casistica che può presentarsi in chiusura d‘anno e che permette, ad esempio, la possibilità di utilizzare un avanzo accantonato per un contenzioso per far fronte al riconoscimento di debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze (che vedono soccombente l’ente) notificate nell’ultima parte dell’anno;
  • quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
  • le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente.

È importante che, all’interno dell’ente locale, i responsabili/dirigenti dei servizi siano consapevoli dei limiti temporali entro cui sono possibili variazioni agli stanziamenti di entrata e spesa; è altrettanto importante che l’organo di revisione abbia contezza di quali variazioni possono eventualmente essere effettuate nell’ultimo mese dell’anno (dicembre), considerato che su tali variazioni potrebbe essere chiamato ad esprimersi con un parere.