29 Maggio 2024

Enti locali: la relazione del revisore al rendiconto

di Manuela Sodini
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La scheda di FISCOPRATICO

Nell’articolo 239, D.Lgs. 267/2000 (Tuel), sono indicate una parte, non tutte, delle numerose funzioni che deve assolvere l’organo di revisione presso un ente locale; tra queste funzioni rientra la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione.

Il termine per la presentazione della relazione è pari a venti giorni decorrenti dal momento della trasmissione al revisore della proposta di rendiconto, come approvata dall’organo esecutivo. Questo si desume dall’articolo 239, comma 1, lettera d), Tuel, secondo cui il revisore deve presentare la relazione “entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo”.

La questione della rilevanza di tale tempistica e delle relative conseguenze in caso di mancata osservanza del termine è stata oggetto di una recentissima sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 2783/2024).

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