Enti locali: sì alla notifica degli accertamenti “esecutivi” anche prima del 31 agosto
di Angelo GinexGli enti locali e i soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. 446/1997 sono legittimati, a norma dell’articolo 67 D.L. 18/2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo, così come recentemente introdotti dall’articolo 1, comma 792, L. 160/2019, anche durante il periodo di sospensione post Covid-19, che termina il 31 agosto 2020 ex articolo 68 D.L. 18/2020. È questo il chiarimento offerto dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) con risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, pubblicata ieri, 16 giugno.
Al Mef era stato chiesto di chiarire se, anche durante il periodo di sospensione, che intercorre fra l’8 marzo e il 31 agosto 2020, disposto dall’articolo 68 D.L. 18/2020, dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, nonché delle ingiunzioni e degli atti di accertamento esecutivo emessi dagli enti locali e dai loro soggetti affidatari, sia possibile procedere alla formazione e notifica, da parte dei Comuni e dei soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. 446/1997, degli atti di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792, L. 160/2019.
Al fine di affrontare compiutamente la questione, il Mef ha ritenuto, innanzitutto, di dover passare in rassegna il dato normativo contenuto negli articoli 67 e 68 D.L. 18/2020.
In particolare, si è evidenziato che il comma 1 del citato articolo 67, rubricato “Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori”, non fa altro che disporre, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, la sospensione dei “termini” relativi alle attività di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali.
Per la verità, anche al comma 2 si provvede a disporre, sempre per il medesimo periodo, la sospensione dei “termini” entro i quali l’Agenzia delle Entrate è tenuta a fornire risposta alle istanze di interpello presentate ai sensi degli articoli 11 L. 212/2000, 6 D.Lgs. 128/2015 e 2 D.Lgs. 147/2015.
A fugare ogni dubbio, laddove ce ne fosse bisogno, interviene anche il comma 4 della medesima disposizione, la quale prevede che ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, L. 212/2000, la sospensione prevista dall’articolo 12 D.Lgs. 159/2015.
Quindi, come osservato nella citata risoluzione Mef n. 6/DF, indubbiamente l’articolo 67 D.L. 18/2020 «non sospende l’attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato; l’effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione».
Passando alla disamina dell’articolo 68 D.L. 18/2020, rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione”, si è rammentato che tale disposizione, così come modificata dall’articolo 154 D.L. 34/2020, prevede la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 agosto 2020 e derivanti da:
- cartelle di pagamento;
- avvisi di accertamento “esecutivi” ex articolo 29 D.L. 78/2010;
- avvisi di accertamento in materia doganale ex articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, D.L. 16/2012;
- ingiunzioni degli enti territoriali;
- nuovi avvisi di accertamento “esecutivi” per tributi locali ex articolo 1, comma 792, L. 160/2019.
Inoltre, in virtù del rinvio operato dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 68 sopra indicato, secondo cui «Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159», deve ritenersi che sino al 31 agosto 2020 l’agente della riscossione non possa procedere alla notifica delle cartelle di pagamento.
Si è quindi sottolineato che il nuovo avviso di accertamento “esecutivo” per tributi locali si caratterizza per il fatto di acquisire natura di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso, racchiudendo in sé i due distinti atti che prima della riforma del 2020 caratterizzavano la riscossione, vale a dire l’avviso di accertamento o l’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali e la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale. Conseguentemente, non occorre più la preventiva notifica della cartella di pagamento (se la riscossione è affidata all’Agenzia delle entrate-Riscossione) o dell’ingiunzione fiscale (in caso di servizio svolto direttamente dall’ente o da società private concessionarie).
Ciò detto, nella citata risoluzione Mef n. 6/DF, proprio tenendo conto di tale peculiarità, si è chiarito che tale nuovo atto possa rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 68 D.L. 18/2020 solo nel momento in cui «lo stesso sia divenuto esecutivo ai sensi della lett. b), dello stesso comma 792, con la conseguenza che gli enti locali e i soggetti affidatari non possono attivare procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari, in accordo a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 12, del D. Lgs. n. 159 del 2015».
Inoltre, occorre evidenziare che, ai sensi del citato articolo 68, per il contribuente è prevista anche la sospensione dei versamenti.
Concludendo, quindi, non è disposta alcuna sospensione dell’attività di notifica dei nuovi avvisi di accertamento “esecutivi” emessi dai Comuni, risultando impedita sino al 31 agosto 2020 soltanto l’attività di recupero coattivo o l’adozione di misure cautelari.