Enti non commerciali di tipo associativo alla verifica del modello EAS
di Luca CaramaschiGli enti non commerciali di tipo associativo (ed in ambito sportivo, anche le società di capitali sportive dilettantistiche) che hanno subito variazioni rispetto ai dati comunicati nel precedente modello EAS, debbono effettuare le opportune verifiche al fine di ottemperare all’obbligo di ripresentazione del medesimo entro il prossimo 31 marzo 2016. La verifica è particolarmente delicata in quanto non sempre risulta agevole comprendere quali siano le variazioni “rilevanti” che determinano l’obbligo di ripresentazione del modello, ma anche perché particolarmente gravose appaiono le conseguenze derivanti da tale inadempimento.
Il modello EAS ha infatti lo scopo di consentire l’applicazione delle disposizioni fiscali di favore contenute nell’art.4 del DPR 633/72 e art.148 del TUIR che permettono di “decommercializzare” le entrate derivanti da attività rese in conformità degli scopi istituzionali nei confronti degli associati.
Regole di presentazione e ripresentazione del modello
La presentazione del modello EAS costituisce un adempimento “una tantum” da effettuarsi entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente, e va ripresentato unicamente in caso di variazione di talune informazioni fornite nel modello inviato precedentemente. Le istruzioni alla compilazione del modello EAS affermano letteralmente che “Il presente modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)”. La comunicazione delle variazioni deve quindi avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione e pertanto, entro il prossimo 31.03.2016 dovranno essere comunicate, mediante ripresentazione telematica del modello EAS, le variazioni “rilevanti” intervenute nel corso dell’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2015 (nell’ipotesi di esercizio sociale coincidente con l’anno solare).
È, tuttavia, importante evidenziare il fatto che non tutte le variazioni generano un obbligo di ripresentazione. Vi sono infatti modifiche che non comportano l’obbligo di ripresentazione del modello EAS, in quanto ritenute “fisiologiche”. In tal senso le istruzioni alla compilazione dello stesso affermano che
“Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31”.
Con la risoluzione n. 125/E del 06.12.2010, l’Agenzia entrate ha chiarito anche che la variazione dei dati identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante non necessitano la ripresentazione del modello EAS. Se, quindi, da un esercizio all’altro si modificano tali dati non sussiste l’obbligo di ripresentazione del modello.
Relativamente alle informazioni contenute nei punti 20 (attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale) e 21 (utilizzo di messaggi pubblicitari) del modello EAS, occorre fare qualche importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l’obbligo di ripresentazione del modello la sola variazione degli “importi” e non anche delle altre informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righi. Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all’altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell’obbligo di ripresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo “qualitativo”.
Si riportano i seguenti esempi:
- associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di aver percepito un introito di euro 20.000,00 a fronte di un’attività di sponsorizzazione e nell’esercizio successivo tale importo si modifica in euro 25.000,00: in tale caso non vi è obbligo di ripresentazione
- associazione che nel primo modello EAS ha dichiarato di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell’esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione per euro 5.000,00: in tale caso vi è obbligo di ripresentazione
- associazione che nel primo modello EAS ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una situazione da ritenersi “occasionale” (al di là delle consuete difficoltà di discriminare tra abitualità e occasionalità, va evidenziato che tale ultima situazione determina il mancato assoggettamento ad Iva di tali somme) e nell’esercizio successivo percepisce proventi da un’attività di sponsorizzazione ritenuta “abituale”: in tale caso vi è obbligo di ripresentazione
Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati quantitativi da indicare al punto 21.
Anche in relazione alle informazioni da evidenziare nel punto 33 (organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi) occorre tenere in debita considerazione quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la ripresentazione del modello EAS solo nei casi di modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all’altro. Al contrario, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall’ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni. Con la circolare n.45/E del 29.10.2009, l’Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che in presenza di più manifestazioni, nel rigo 33) non si deve indicare la somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte bensì “occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo”. A seguito di tale chiarimento non è stato precisato se a questo punto nella casella riferita al numero degli eventi vadano indicati tutti quelli svolti nel corso dell’esercizio. Se così è, le due caselle (numero e giorni) non hanno alcun tipo di collegamento.
Le variazioni intervenute nei punti 23) e 24) del modello, riservati alle entrate e dimensioni dell’ente di tipo associativo, non sono rilevanti ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello EAS. Si tratta, con evidenza, di dati quantitativi che necessariamente si modificano da un esercizio all’altro e che avrebbero comportato, di conseguenza, per comunicare le variazioni, la sistematica ripresentazione del modello EAS.
Anche con riferimento ai dati quantitativi contenuti nei punti 30) e 31), relativi alle erogazioni liberali e contributi pubblici, nessuna rilevanza assumono le variazioni intervenute da un esercizio all’altro ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello EAS.
In pratica, ad esclusione delle predette situazioni, le variazioni intervenute in un qualunque altro dei dati indicati nel precedente modello EAS comportano l’obbligo di ripresentazione dello stesso.
Per chi al 31 marzo 2016 non avrà ottemperato al predetto obbligo di ripresentazione del modello EAS, essendone obbligato, vale in conclusione la pena di evidenziare la possibilità di fare ricorso all’istituito della remissione in bonis, istituto introdotto dall’art.2 c.1 del D.L. n.16/12 al fine di evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. Con la circolare n.38/E del 28.09.2012 e con la risoluzione n.110/E del 12.12.2012, l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che anche l’omesso invio del modello EAS può beneficiare dell’istituto della remissione in bonis ma a condizione che “non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”. Per effettuare la regolarizzazione l’ente deve effettuare la comunicazione telematica “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione e versare una sanzione di 258 euro tramite modello F24 indicando il codice tributo 8115 (viene esclusa la possibilità di compensare con crediti l’importo della sanzione).