10 Marzo 2018

Entra in campo Ismea a sostegno delle imprese

di Luigi Scappini
Scarica in PDF

Ismea finanzierà gli investimenti delle imprese agricole.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2018 del D.M. 12 ottobre 2017, prende forma quanto previsto con l’articolo 20 L. 154/2016 in materia di supporto alle imprese del settore primario, con esclusione espressa di quelle che producono prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

In particolare, soggetti beneficiari sono rispettivamente le società di capitali, costituite anche in forma di società cooperativa che operano rispettivamente:

  • nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’Allegato I, TFUE;
  • nella produzione di beni nel contesto delle proprie attività ex articolo 32, comma 1, lettera c), Tuir.

Posso accedere ai finanziamenti Ismea anche le società di capitali partecipate in maggioranza da imprenditori agricoli, cooperative a mutualità prevalente e OP riconosciute, operanti nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma, dei prodotti di cui sempre all’Allegato I.

I soggetti così definiti devono, inoltre, soddisfare ulteriori condizioni quali l’avere una stabile organizzazione in Italia, essere in regola con gli obblighi contributivi ed essere economicamente e finanziariamente sane.

L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso di interesse agevolato, non inferiore allo 0,5%, con una durata massima di 15 anni di cui 5 di preammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale costante.

L’aiuto, come confermato dall’articolo 5, comma 1, D.M. 12 ottobre 2017è espresso in equivalente sovvenzione lordo e corrisponde al valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi al tasso di riferimento e la quota di interessi al tasso di interesse agevolato per la durata del piano di ammortamento del finanziamento agevolato”.

Gli interventi, che ai sensi dell’articolo 4, comma 10, D.M. 12 ottobre 2017 devono rientrare in progetti di importo compreso tra i 2 e i 20 milioni di euro, possono avere a oggetto le seguiti tipologie di investimenti:

  1. in attivi materiali e immateriali nelle aziende agricole, connessi alla produzione primaria;
  2. per la trasformazione di prodotti agricoli e la relativa commercializzazione;
  3. aventi a oggetto beni derivanti dalle attività connesse di cui all’articolo 32 Tuir e
  4. relativi alla distribuzione e logistica.

In riferimento a ogni tipologia di investimento, l’Allegato A al decreto individua le relative condizioni di concessione.

Sempre l’Allegato A, contiene le specifiche degli investimenti che, nel caso siano relativi a interventi di cui ai precedenti punti 1 e 3, devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

  • migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell’azienda agricola tramite o la riduzione dei costi o il miglioramento e la riconversione della produzione;
  • migliorare l’ambiente naturale o le condizioni igieniche e di benessere degli animali;
  • creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
  • garantire il rispetto delle normative in vigore.

Tutti i beni acquistati a mezzo del finanziamento agevolato sono, per espressa previsione di cui all’articolo 10, comma 1, D.M. 12 ottobre 2017 vincolati all’esercizio dell’attività finanziata per almeno un quinquennio a decorrere dall’ultimazione e, comunque, fino al termine dell’estinzione del finanziamento agevolato.

Ai fini del finanziamento suddetto, le imprese interessate devono presentare domanda di ammissione a Ismea che procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e della sostenibilità finanziaria del progetto; fase istruttoria che deve ultimarsi nel termine di 6 mesi dall’attivazione, salvo richiesta di documenti integrativi, circostanza che determina la sospensione del termine di cui sopra.

In ipotesi di accettazione, nel termine di ulteriori 6 mesi a decorrere dalla relativa delibera, le imprese devono trasmettere la documentazione necessaria per la stipula del contratto di finanziamento.

Il finanziamento viene erogato a mezzo di SAL, nel numero massimo di 5 e di importo singolo compreso tra un minimo del 10% e un massimo del 50% del valore dell’investimento.

Da ultimo, l’articolo 8 D.M. 12 ottobre 2017, richiede che il finanziamento sia assistito da garanzie per l’intero ammontare, maggiorato del 20% per accessori e rimborsi spese; a tal fine le imprese possono ricorrere all’iscrizione di un’ipoteca di primo grado sui beni oggetto del finanziamento o su altri beni dell’impresa o anche di terzi a cui può sommarsi la presentazione di una fideiussione bancaria. Inoltre, le imprese si obbligano a stipulare polizze assicurative a favore di Ismea sui beni acquistati tramite il finanziamento.

La fiscalità agricola e i contratti agrari