La comunicazione va, quindi, eseguita ogni anno con riferimento ai dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente. Per i dati del 2015, atteso che il prossimo 28 febbraio cade di domenica, la scadenza è fissata al 29 febbraio 2016.
Questi oneri si aggiungono alle spese sanitarie, i cui dati, si ricorda, per quanto riguarda il 730/2016, devono essere comunicati da medici chirurghi, odontoiatri, farmacie e strutture sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria entro il prossimo 1 febbraio (poiché il 31 gennaio 2016 cade di domenica).
Nello specifico, le università statali e non statali devono trasmettere, in via telematica, all’Agenzia
- le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria,
- le spese per la frequenza di corsi universitari di specializzazione,
- le spese per la frequenza di corsi di perfezionamento,
- le spese per la frequenza di master che per durata e struttura dell’insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione,
- le spese di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca,
relative all’anno d’imposta precedente con riferimento a ciascun studente e con l’indicazione dei soggetti che hanno sostenuto l’onere nonché dell’anno accademico di riferimento. Le spese vanno comunicate al netto di eventuali rimborsi e contributi. Inoltre, devono essere indicati in modo separato i rimborsi erogati nell’anno ma che si riferiscono a spese sostenute in anni precedenti.
Le spese funebri devono essere trasmesse dai soggetti che emettono le fatture relative a tali oneri. Sono oggetto di comunicazione:
- l’ammontare delle spese sostenute a seguito della morte di persone nell’anno precedente, con riferimento a ciascun decesso;
- i dati del soggetto deceduto;
- i dati del soggetto intestatario del documento fiscale.
Le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sono trasmesse all’Agenzia dalle banche e da Poste Italiane Spa. Le informazioni da comunicare sono:
- l’ammontare dell’onere sostenuto nell’anno d’imposta precedente;
- i dati identificativi del mittente;
- i dati identificativi dei beneficiari della detrazione;
- i dati identificativi dei destinatari dei pagamenti.
Infine, il decreto rimanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione la determinazione delle modalità tecniche per la trasmissione delle comunicazioni.