7 Ottobre 2016

Entro il 25 ottobre va presentato il modello 730 integrativo

di Luca Mambrin
Scarica in PDF

Il contribuente che a seguito della presentazione del modello 730/2016 si accorge della necessità di modificarne il contenuto in quanto non ha fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione può operare secondo diverse modalità a seconda che le modifiche comportino o meno una variazione a suo favore.

Analizziamo le varie casistiche.

Caso a): integrazione della dichiarazione che comporti un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata

Nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichia­razione, e qualora dall’integrazione emerga un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel modello 730 originario) ovvero un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario (ad esempio, per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), può presentare alternativamente:

  • un modello 730 integrativo, entro il 25 ottobre 2016;
  • un modello unico Persone Fisiche 2016 (dichiarazione integrativa a favore), entro il termine di pre­sentazione del modello Unico relativo all’anno successivo, dato che ad oggi non è più possibile presentare un modello unico correttivo nei termini, la cui scadenza era fissata al 30 settembre; in tal caso la differenza a credito generata dall’integrazione della dichiarazione originaria secondo tale modalità, può essere chiesta a rimborso o, in alternativa, portata in diminu­zione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.

Nel caso specifico in cui si opti per la presentazione del modello 730 integrativo il contribuente deve:

  • presentare un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti;
  • indicare il codice “1” nella casella “730 integrativo” presente sul frontespizio;
  • presentare il 730 integrativo ad un CAF o ad un professionista abilitato (anche se il modello 730 originario era stato presentato al sostituto d’imposta);
  • esibire tutta la documentazione necessaria al CAF o al professionista abilitato per controllare la conformità dell’integrazione che viene effettuata;
  • esibire al CAF o al professionista abilitato tutta la documentazione, qualora la dichiarazione origi­naria era stata presentata al sostituto d’imposta.

Caso b): integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare:

  • un modello 730 integrativo entro il 25 ottobre 2016. In tale circostanza, il contribuente deve indicare il codice “2” nella relativa casella del “730 integrativo” presente sul frontespizio. Il nuovo modello 730 dovrà contenere, quindi, tutte le informazioni già presenti nel modello originario, ad eccezione di quelle rettificate indicate nel riquadro “dati del sostituto d’imposta che effettuerà il congua­glio”.

Caso c): integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto), e allo stesso tempo di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione dalla cui integrazione consegua un mag­gior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, può presentare un modello 730 integrativo entro il 25 ottobre 2016. In tal caso, nella casella “730 integrativo” presente sul frontespizio del nuovo modello, deve essere ripor­tato il codice “3”.

Caso d): integrazioni/rettifiche che comportano un maggior debito o un minor credito

Nei casi in cui il contribuente non abbia fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’in­tegrazione determini un minor credito o un maggior debito allora deve essere presentato un modello Unico 2016 Persone Fisiche:

  • entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa ai sensi dell’ articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998); nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un debito il contribuente dovrà pagare il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

Dottryna