Entro il 30 settembre l’opzione per la trasparenza fiscale
di Luca MambrinCome noto, con il regime di trasparenza fiscale il reddito della società partecipata è imputato ai soci, indipendentemente dall’effettiva percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.
Esistono due fattispecie:
- trasparenza ex articolo 115 Tuir: a tale regime possono accedere le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato, il cui capitale sia interamente posseduto da società ed enti rientranti nelle medesime tipologie, purché tutti i soci detengano direttamente una quota di partecipazione agli utili e una percentuale di diritti di voto in assemblea non inferiore al 10% e non superiore al 50%;
- trasparenza ex articolo 116 Tuir: a tale regime possono accedere le società a responsabilità limitata a ristretta base societaria, con volume di ricavi dichiarati nell’anno precedente non superiore al limite previsto per l’applicazione degli studi di settore (euro 5.164.569) e il cui capitale sia interamente posseduto da soci persone fisiche di numero non superiore a 10 (20 in caso di società cooperative a responsabilità limitata). Per l’opzione dal 2016 sarà quindi necessario verificare i ricavi conseguiti nel 2015.
L’esercizio dell’opzione non è in ogni caso consentito quando:
- i soci fruiscano di riduzioni dell’aliquota Ires;
- la partecipata abbia optato per il consolidato nazionale o mondiale;
- la partecipata sia assoggettata a procedure concorsuali.
L’opzione per il regime o il suo rinnovo, è irrevocabile per tre esercizi della società partecipata, è rinnovabile ed ha effetto dall’inizio dell’anno nel quale è manifestata.
Essa va esercitata:
- da parte dei soci, persone fisiche (articolo 116 Tuir) o giuridiche (articolo 115 Tuir), mediante comunicazione da inviare alla partecipata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
È stata esplicitamente esclusa con la risoluzione n. 185/E/2009 la possibilità di presentare tale comunicazione con raccomandata a mano; mentre nel caso di Srl unipersonale non è necessario l’invio della raccomandata in quanto la volontà dell’unico socio coincide con quella della società (risoluzione n. 361/E/2007).
È inoltre importante sottolineare che, nel caso di mancata comunicazione da parte anche di un solo socio, l’opzione per il regime di trasparenza è inefficace; inoltre la comunicazione deve essere preventiva rispetto all’opzione esercitata dalla società;
- da parte della partecipata, con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Quindi le società che intendono esercitare l’opzione per la trasparenza per il triennio 2016 – 2018 dovranno comunicarla attraverso la compilazione del quadro OP del modello Unico SC 2016 da presentare entro il prossimo 30 settembre 2016. Entro tale data inoltre la società deve acquisire il consenso dei soci.
In particolare la sezione III del quadro OP “Comunicazioni per i regimi opzionali” deve essere compilata dalla società trasparente per comunicare:
- l’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale;
- il rinnovo dell’opzione per la trasparenza fiscale;
- la conferma del regime di tassazione per trasparenza.
Nel rigo OP11 va barrata la casella in funzione della tipologia della comunicazione da effettuare, mentre nei righi da OP12 a OP15 vanno indicati i codici fiscali dei soggetti partecipanti ai sensi degli articoli 115 e 116 del Tuir; in particolare va riportato, in colonna 1, il codice fiscale della persona fisica partecipante e, in colonna 2, il codice fiscale della società.
La mancata compilazione del quadro OP del modello Unico SC 2016 da parte della società può essere sanata (se acquisito il consenso di tutti i soci) mediante invio della stessa entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, trasmettendo un modello unico integrativo entro il 30.09.2017. Inoltre è necessario contestualmente alla presentazione del modello integrativo versare la sanzione di euro 258 mediante F24, codice tributo “8114” e anno di riferimento quello del versamento.
Nel caso di società costituite nel 2016 che intendono optare per il regime di trasparenza già a decorrere dall’anno 2016 è possibile comunque effettuare l’opzione attraverso il modello approvato con il provvedimento del 17.12.2015 “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap”.