26 Ottobre 2020

Entro il 30 ottobre la regolarizzazione dei versamenti del modello Redditi 2020

di Luca Mambrin
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 98-bis D.L. 104/2020 (“Decreto Agosto”) inserito dalla Legge di conversione 126/2020 ha introdotto, tra le altre misure, la proroga al 30 ottobre 2020, con relativa regolarizzazione, dei versamenti delle imposte, saldo e acconti, scaduti il 20.08.2020.

Come noto, il D.P.C.M. 27.06.2020 aveva differito i termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali per i soggetti Isa, compresi i contribuenti minimi e forfetari, posticipandoli dall’originaria scadenza del 30 giugno 2020 al:

  • 20 luglio 2020 senza maggiorazione ovvero al
  • 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

La norma introdotta in sede di conversione del Decreto Agosto prevede quindi la possibilità di regolarizzare i versamenti omessi o insufficienti dei saldi e degli acconti dovuti che scadevano il 20 agosto 2020 senza applicazione di sanzioni, se i relativi pagamenti verranno effettuati entro il 30 ottobre 2020 con la sola maggiorazione dello 0,8%.

I soggetti interessati alla proroga sono i medesimi soggetti che hanno beneficiato della proroga disposta dal citato D.P.C.M. 27.06.2020 ovvero coloro che:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, a prescindere dall’applicazione o meno degli stessi e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore ad € 5.164.569;
  • adottano il regime di vantaggio di cui all’articolo 27, comma 1, D.L. 98/2011;
  • adottano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
  • dichiarano una causa di esclusione dagli Isa, come desumibile dalle istruzioni del Modello Redditi 2020;
  • partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, a società/associazioni o imprese che devono dichiarare redditi “per trasparenza” e che sono interessate dagli Isa (con ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro), quali ad esempio:
  • soci di società di persone;
  • collaboratori dell’impresa familiare/coniuge dell’azienda coniugale;
  • soci di associazioni professionali;
  • soci di società di capitali trasparenti.

Sono esclusi invece dalla proroga i soggetti non interessati dagli Isa, quali le persone fisiche non titolari di partita Iva e non socie di società o associazioni che dichiarano redditi per trasparenza, soggetti che hanno conseguito ricavi/compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro, e contribuenti che svolgono attività agricole e titolari di redditi agrari ai sensi dell’articolo 32 Tuir.

Per poter usufruire della proroga ed effettuare i versamenti omessi o insufficienti entro il 30.10 senza applicazioni di sanzioni, ma con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute è necessario tuttavia che i soggetti interessati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Per quanto riguarda la tipologia delle somme interessate dalla proroga, va considerato che la norma si riferisce ai versamenti, saldo e acconti, relativi:

  • alle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello Redditi 2020);
  • all’Iva correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità in base agli Isa;
  • all’imposta Irap risultante dal Modello Irap 2020.

Per quanto riguarda, in particolare, il versamento del saldo Iva 2020, il D.P.C.M. del 27.06.2020 ha previsto la proroga al 20.07 (o al 20.8 con la maggiorazione dello 0,40%) con riferimento solo all’Iva dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità fiscale; tuttavia si ritiene che la regolarizzazione al 30.10.2020 possa trovare applicazione anche qualora il versamento del saldo Iva annuale del 2019 avesse dovuto essere effettuato entro il 20.08.2020, quindi per i soggetti per i quali non era applicabile il differimento al 16.9.2020 previsto dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020).

Il comma 2 dell’articolo 98 – bis prevede infine che “in ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto”.