14 Ottobre 2021

Entro il prossimo 29.10 la domanda per il “tax credit librerie”

di Luca Mambrin
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L’articolo 1, commi da 319 a 321, L. 205/2017 ha introdotto, a decorrere dall’anno 2018, un credito d’imposta a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, con codice Ateco principale “47.61” o “47.79.1”.

Il credito d’imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari, con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il relativo decreto attuativo.

Con il Decreto n. 215/2018 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha emanato le disposizioni applicative dell’agevolazione; in particolare ai sensi dell’articolo 1 del citato decreto sono ammessi al beneficio gli esercenti che:

  • abbiano sede legale nello spazio economico europeo;
  • siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale;
  • siano in possesso di una classificazione Ateco principale61” – commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati, e “47.79.1”commercio al dettaglio di libri di seconda mano, come risultante dal registro imprese;
  • abbiano conseguito nel corso dell’esercizio precedente alla presentazione della domanda di accesso al credito d’imposta ricavi derivanti dalla cessione di libri, come disciplinata dall’articolo 74, comma 1 lett. c), D.P.R. 633/1972 ovvero, nel caso di libri usati, dall’articolo 36 D.L. 41/1995, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Il credito d’imposta spetta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, fino ad un importo massimo di euro 20.000 per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di euro 10.000 per gli altri esercenti.

Come previsto nell’articolo 3 del decreto, il credito d’imposta è parametrato, con riferimento al singolo punto vendita, su specifiche voci di spesa ed entro un massimale di costo come risulta dalla tabella 1, allegata al Decreto:

PARAMETRO MASSIMALE
a) Imu 3.000
b) Tasi 500
c) Tari 1.500
d) imposta sulla pubblicità 1.500
e) tassa per l’occupazione di suolo pubblico 1.000
f) spese per la locazione 8.000
g) spese per mutuo 3.000
h) contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente 8.000

Inoltre, il valore massimo del credito d’imposta è calcolato in base delle aliquote collegate a scaglioni di fatturato annuo derivante dalla vendita di libri, sulla base della percentuale di ciascuna voce di costo, come indicato nella Tabella 2 allegata al decreto:

Scaglioni di fatturato annuo derivante dalla vendita di libri, con riferimento all’anno precedente Percentuale di ciascuna voce di costo valida per quantificare il credito di imposta teorico spettante
I.fino ad euro 300.000 100%
II. compreso tra euro 300.000 e euro 600.000 75%
III. compreso tra euro 600.000 e euro 900.000 50%
IV. superiore ad euro 900.000 25%

Al fine del riconoscimento del credito i beneficiari devono presentare apposita domanda in via telematica alla Direzione Generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (“DG Biblioteche e istituti culturali”), su modelli predisposti dalla medesima Direzione.

Recentemente, sul sito internet del Ministero della Cultura sono stati comunicati i termini per la presentazione della domanda per le spese sostenute nel 2020:

“Si comunica che è possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta in conformità al decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24/4/2018, riferita all’anno 2020, dalle ore 12:00 del 13 settembre 2021 e fino alle ore 12:00 del 29 ottobre 2021, esclusivamente mediante questo portale
https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/”.

Inoltre, nell’avviso in esame è stato anche specificato che:

  • la dotazione è stata incrementata anche per il 2021 a 18.250.000 euro;
  • gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data indicata.
  • è possibile consultare una specifica guida alla compilazione della domanda.

Infine, secondo quando disposto nell’articolo 5 del Decreto 215/2018 il credito in esame:

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e dell’irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, Tuir;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 da presentarsi utilizzando i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione, con codice tributo “6894”;
  • può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la DG Biblioteche ha comunicato ai beneficiari l’importo del credito spettante;
  • il credito d’imposta va indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è utilizzato, evidenziando l’importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato.