Entro il prossimo 29.10 la domanda per il “tax credit librerie”
di Luca MambrinL’articolo 1, commi da 319 a 321, L. 205/2017 ha introdotto, a decorrere dall’anno 2018, un credito d’imposta a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, con codice Ateco principale “47.61” o “47.79.1”.
Il credito d’imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari, con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il relativo decreto attuativo.
Con il Decreto n. 215/2018 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha emanato le disposizioni applicative dell’agevolazione; in particolare ai sensi dell’articolo 1 del citato decreto sono ammessi al beneficio gli esercenti che:
- abbiano sede legale nello spazio economico europeo;
- siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale;
- siano in possesso di una classificazione Ateco principale “61” – commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati, e “47.79.1” – commercio al dettaglio di libri di seconda mano, come risultante dal registro imprese;
- abbiano conseguito nel corso dell’esercizio precedente alla presentazione della domanda di accesso al credito d’imposta ricavi derivanti dalla cessione di libri, come disciplinata dall’articolo 74, comma 1 lett. c), D.P.R. 633/1972 ovvero, nel caso di libri usati, dall’articolo 36 D.L. 41/1995, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.
Il credito d’imposta spetta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, fino ad un importo massimo di euro 20.000 per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di euro 10.000 per gli altri esercenti.
Come previsto nell’articolo 3 del decreto, il credito d’imposta è parametrato, con riferimento al singolo punto vendita, su specifiche voci di spesa ed entro un massimale di costo come risulta dalla tabella 1, allegata al Decreto:
PARAMETRO | MASSIMALE |
a) Imu | 3.000 |
b) Tasi | 500 |
c) Tari | 1.500 |
d) imposta sulla pubblicità | 1.500 |
e) tassa per l’occupazione di suolo pubblico | 1.000 |
f) spese per la locazione | 8.000 |
g) spese per mutuo | 3.000 |
h) contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente | 8.000 |
Inoltre, il valore massimo del credito d’imposta è calcolato in base delle aliquote collegate a scaglioni di fatturato annuo derivante dalla vendita di libri, sulla base della percentuale di ciascuna voce di costo, come indicato nella Tabella 2 allegata al decreto:
Scaglioni di fatturato annuo derivante dalla vendita di libri, con riferimento all’anno precedente | Percentuale di ciascuna voce di costo valida per quantificare il credito di imposta teorico spettante |
I.fino ad euro 300.000 | 100% |
II. compreso tra euro 300.000 e euro 600.000 | 75% |
III. compreso tra euro 600.000 e euro 900.000 | 50% |
IV. superiore ad euro 900.000 | 25% |
Al fine del riconoscimento del credito i beneficiari devono presentare apposita domanda in via telematica alla Direzione Generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (“DG Biblioteche e istituti culturali”), su modelli predisposti dalla medesima Direzione.
Recentemente, sul sito internet del Ministero della Cultura sono stati comunicati i termini per la presentazione della domanda per le spese sostenute nel 2020:
“Si comunica che è possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta in conformità al decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24/4/2018, riferita all’anno 2020, dalle ore 12:00 del 13 settembre 2021 e fino alle ore 12:00 del 29 ottobre 2021, esclusivamente mediante questo portale
https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/”.
Inoltre, nell’avviso in esame è stato anche specificato che:
- la dotazione è stata incrementata anche per il 2021 a 18.250.000 euro;
- gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data indicata.
- è possibile consultare una specifica guida alla compilazione della domanda.
Infine, secondo quando disposto nell’articolo 5 del Decreto 215/2018 il credito in esame:
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e dell’irap;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, Tuir;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 da presentarsi utilizzando i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione, con codice tributo “6894”;
- può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la DG Biblioteche ha comunicato ai beneficiari l’importo del credito spettante;
- il credito d’imposta va indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è utilizzato, evidenziando l’importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato.