Equitalia: ma quanto ci costi?
di Massimiliano TasiniPatrizia Pellegrini
Equitalia è una società per azioni a capitale interamente pubblico che svolge attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché l’attività di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237.
Si tratta, in tutta evidenza, di attività a carattere autoritativo che rientra nelle prerogative proprie dello Stato, il che varrebbe ad escludere che la suddetta attività possa essere qualificata come attività economica.
La remunerazione dell’attività degli agenti della riscossione è disciplinata dall’art. 17, comma 1, D.Lgs 112/1999 il quale, nella sua attuale formulazione quale novellata dall’art. 10, comma 13 quater del D.L. 201/2011, convertito con la legge 214/2011, prevede che gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato, da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell’andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al primo periodo è a carico del debitore:
- per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso è a carico dell’ente creditore;
- integralmente, in caso contrario.
Tale intervento normativo non ha, ad oggi, trovato concreta applicazione in considerazione del fatto che i costi fissi di Equitalia sono superiori a quanto l’agente della riscossione incassa a titolo di aggio.
Allo stato, dunque, l’unica riduzione è quella stabilita con D.M. 201/2011 pari ad un punto percentuale della misura dell’aggio che è sceso così dalla precedente misura del 9% all’attuale dell’8%, per l’ipotesi del pagamento effettuato dopo il 60° giorno dalla notifica della cartella di pagamento, mentre per l’ipotesi di tempestivo pagamento, la percentuale che rimane a carico del debitore scende al 3,65% rispetto alla previgente misura del 4,65%.
La misura dell’aggio è invece fissata all’1% limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo.
Posto che la spontaneità della riscossione non modifica l’attività che Equitalia deve porre in essere per il raggiungimento del proprio fine, ci si domanda quale motivo possa ritenersi idoneo a giustificare, in primis, una siffatta disparità di trattamento tra riscossione coattiva e riscossione spontanea, ed in secundis la disparità di trattamento tra colui che è debitore di € 1.000, il quale corrisponderà un aggio di € 80, e colui che è debitore di € 10.000 il quale, invece, dovrà corrispondere un aggio di € 800. Per entrambi, Equitalia ha preso in carico il ruolo che le è stato affidato ed ha notificato la cartella di pagamento che ne è scaturita. Non vi è nessun aggravio di costi per l’Agente della Riscossione in relazione alla posizione del debitore di € 10.000 rispetto al debitore di € 1.000 e, dunque, non vi è alcun motivo perché l’uno debba sopportare un onere ben più gravoso rispetto all’altro a fronte della medesima attività, il che, peraltro, ed in tutta evidenza, viola il principio di uguaglianza di rango costituzionale e non ultimo, quello di ragionevolezza.
Ma v’è di più. L’aggio è calcolato sulle somme iscritte a ruolo maggiorate degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20, DPR 602/73, attualmente in ragione del 4% (art. 2, D.M. 21/05/2009), in guisa che la sua reale misura (recte, dell’aggio) deve senz’altro ritenersi maggiore.
Merita precisare, che la ritardata iscrizione a ruolo è evento estraneo ed indipendente dalla volontà del debitore il quale si trova così costretto, suo malgrado, a subire un aggravio di oneri già di per sé stessi pesanti ed iniqui.
Per esaustività di trattazione, si rappresenta che sono altresì dovuti gli interessi di mora, giusta previsione dell’art. 30 del DPR 602/73, attualmente nella misura del 5,2233% (D.M. 4 marzo 2013), per l’ipotesi del pagamento dopo il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, nonché, per l’ipotesi eventuale di rateazione del pagamento, gli interessi di dilazione (art. 21, DPR 602/73).
Nella recente esperienza professionale, un contribuente gravemente colpito dalla crisi del settore dell’edilizia, è infine riuscito a rateizzare il proprio debito con Equitalia: a fronte di un debito di € 51.629,50 (quota capitale) dovrà restituire, in 120 rate, € 81.401,05, di cui € 5.218,65 a titolo di compenso per la riscossione. A quel contribuente, null’altro più di qualche raccomandata era pervenuta da Equitalia dopo la notifica delle cartelle di pagamento.
La natura retributiva dell’aggio dovrebbe senz’altro indurre il legislatore ad ancorarne la pretesa alla dimostrazione dell’effettiva attività svolta, anche sul presupposto che l’attività svolta da Equitalia non possa (debba) essere qualificata come attività economica.