Equitalia poggia le proprie basi sulla rateazione
di Giovanni ValcarenghiPaolo NoventaAnche dopo la mini riforma operata con D.Lgs. 159/2015, possiamo certamente affermare che la “sopravvivenza” di Equitalia è strettamente connessa con l’ampliamento delle procedure di rateazione.
Le azioni di recupero, certamente più efficaci ed efficienti del passato, non sono insomma sufficienti per agevolare la riscossione delle somme pendenti, complice il diffuso stato di crisi finanziaria dei contribuenti.
Pertanto, si è riscontrato che l’unica via d’uscita sia quella di consentire al contribuente un rientro rateale, cercando di tollerare alcuni ritardi e disguidi, pur di incassare qualche cosa. L’alternativa, ormai evidente, è quella di non recuperare più alcunché, magari accodandosi ad altri creditori con maggior grado di privilegio.
In tal senso leggiamo l’ennesimo restyling all’articolo 19 D.P.R. 602/1973, sostanzialmente finalizzato a rendere libera e priva di vincoli la rateazione di somme sino all’ammontare di 50.000 euro.
Probabilmente si va a racchiudere una grande parte di posizioni pendenti, rendendole di fatto sempre ammesse alla rateazione, senza più alcun vincolo di sorta.
Tale circostanza ben si evince dal nuovo comma 1 della citata norma che, prima delle modifiche, prevedeva che: “L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili”.
Emergeva, infatti, un potere discrezionale dell’agente della riscossione, sia pure da esercitarsi secondo modalità non discrezionali, magari di fatto standardizzate con l’emanazione delle Direttive.
Oggi, invece, il nuovo comma 1 prevede che: “L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a cinquantamila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà”.
Il cambio di passo appare evidente:
- il precedente “può concedere” viene sostituito da un generico “concede”;
- la situazione di innesco era da verificare, mentre ora viene semplicemente dichiarata dal contribuente.
E l’esistenza di una “free zone” sino a 50.000 euro appare evidente dalla lettura del secondo periodo, dal quale si ha modo di evincersi che, per importi superiori, “la situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata”.
L’utilizzo dei termini non può essere casuale:
- fino a 50.000 euro il contribuente dichiara ed Equitalia concede (senza alcuna valutazione, sembrerebbe);
- oltre 50.000 euro il contribuente non può limitarsi a dichiarare ma deve documentare, e la risposta di Equitalia torna a permearsi di discrezionalità (sempre standardizzata secondo il contenuto delle Direttive), visto che l’agente “può concedere”.
A tale ampliamento della concessione del beneficio del pagamento rateale, corrisponde poi una sorta di patto di serietà, che si evince dall’analisi delle cause di decadenza dal beneficio.
Infatti, nel vecchio sistema la decadenza si produceva con il mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, mentre nel nuovo panorama il numero di appuntamenti mensili “mancati” scende a 5.
Sembra, in sostanza, che si voglia affermare:
- da un lato una maggiore elasticità all’accesso;
- dall’altro, una maggiore rigidità nella gestione degli impegni assunti.
Tuttavia, anche nella gestione della patologia si riscontra qualche cosa di positivo.
Infatti:
- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione (e su questo non registriamo nessuna novità);
- l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione (ed anche su questo aspetto nulla cambia);
- il carico può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.
La disposizione di cui alla lettera c), invece, appare del tutto nuovo, e si configura come una sorta di ripescaggio permanente del contribuente che non ha rispettato gli impegni.
Nulla di drammatico, verrebbe da dire, poiché:
- si può avviare una nuova rateazione;
- per riattivare il beneficio è però necessario saldare lo scoperto, integralmente;
- la scadenza dell’originaria dilazione non viene modificata.
Qui si ha la conferma della importanza attribuita alla rateazione.
Chi paga, in sostanza, mantiene il beneficio, anche se la decadenza non seguita da un pronto rimedio potrebbe determinare l’avvio delle azioni esecutive, poi nuovamente bloccate dalla ripresa dei pagamenti.