Equivalenza tra la tassazione Ires e la tassazione per trasparenza
di Ennio VialUna questione molto delicata che emerge nelle operazioni straordinarie attiene alla valutazione circa la equivalenza della tassazione delle società di capitali e quella delle società di persone.
Si tratta di un aspetto molto importante non solo nell’operazione di trasformazione, ma anche nelle ipotesi di altre operazioni straordinarie che recano in seno una trasformazione.
Si pensi, ad esempio, alla scissione di una società di capitali che comporta l’attribuzione di un compendio immobiliare o di una azienda ad una società di persone. Questi beni passeranno da un regime di tassazione opaca ad una tassazione per trasparenza.
È evidente che la tassazione Ires risulta più mite rispetto all’Irpef dei soci, tuttavia non si deve trascurare l’ulteriore prelievo sui dividendi attraverso la ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26%.
Le due forme impositive devono intendersi come equivalenti: ne è la prova il fatto che, nel rispetto di determinate condizioni, gli articoli 115 e 116 Tuir ammettono la trasparenza su opzione anche per la S.r.l..
Questo principio ha subito qualche smagliatura in una risposta ad interpello lo scorso anno, ma lo riteniamo comunque valido e tutto sommato pacifico.
Si sta alludendo, in particolare, alla risposta n. 185 del 11.6.2019, con la quale l’Agenzia ha affermato che anteporre alla cessione di partecipazioni la trasformazione progressiva da S.n.c. a S.r.l. della società cedente può “integrare una condotta abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000”.
In sostanza, l’Ufficio ha ritenuto abusivo il passaggio da S.n.c. a S.r.l. perché mentre la S.n.c. determina la base imponibile delle plusvalenze sul 58.14% del loro ammontare, la base imponibile della S.r.l. è solo il 5%. L’ufficio, tuttavia, dimentica che, mentre nella società di persone la tassazione è definitiva, nella S.r.l. vi sarà l’ulteriore tassazione in capo ai soci (ritenuta del 26%).
L’intervento è stato giustamente criticato in dottrina. Ad ogni buon conto possiamo ritenere che il principio dell’equivalenza risulta ormai sdoganato dalla successiva risposta ad interpello n. 503 del 28.11.2019.
Nel caso di specie l’operazione di riorganizzazione descritta nell’istanza ha come principale e dichiarato fine quello di cedere l’immobile fatiscente e plusvalente nell’ambito del regime fiscale di una società a responsabilità limitata anziché di una società di persone; ciò al fine di fruire di un’aliquota impositiva in misura proporzionale (al 24%) rispetto ad aliquote progressive in capo ai soci in conseguenza dell’applicazione del principio della trasparenza.
L’Agenzia precisa che “Non si ritiene che detto vantaggio fiscale risulti indebito, dal momento che non risulta violata alcuna ratio legis impositiva riguardante le plusvalenze sui beni immobili. Che la cessione dell’immobile sia effettuata nell’ambito di una società trasparente ai fini fiscali (società di persone) o nell’ambito di una società opaca (società di capitali), non muta la base imponibile su cui calcolare l’imposta.
È la scelta del regime impositivo (trasparente o opaco) che comporta, nello specifico caso in esame, un risparmio di aliquota di imposta, scelta che non appare sindacabile in ottica anti-abuso risultando posta dall’ordinamento tributario su un piano di pari dignità”.
L’Agenzia è quindi molto aperta ma richiede coerenza. La stessa, infatti, precisa che “È appena il caso di precisare che qualora, a seguito della trasformazione da società di persone a società di capitali, fosse deliberata la ri-trasformazione da società di capitali a società di persone risulterebbe integrato il requisito dell’indebito risparmio d’imposta, risultando la momentanea trasformazione in società di capitali meramente strumentale al conseguimento dello stesso”.