26 Maggio 2021

Erogazioni liberali Covid-19: regole per la detrazione e la deduzione

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 66 D.L. 18/2020 ha introdotto specifici incentivi fiscali, sotto forma di detrazioni o deduzioni, a favore dei contribuenti che hanno effettuato nel corso del 2020 erogazioni liberali, in denaro o in natura, a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, per le erogazioni liberali in denaro e in natura:

  • effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro;
  • effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 L. 133/1999 che dispone la piena deducibilità dal reddito (anche ai fini Irap) delle erogazioni liberali in denaro e la non tassazione del valore normale dei beni ceduti gratuitamente, anche quelle effettuate in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti. È prevista la deducibilità anche in caso di conseguimento di una perdita fiscale (circolare 8/E/2020, quesito 5.3).

Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura effettuate sia da persone fisiche che da soggetti titolati di reddito di impresa, l’articolo 66 prevede l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28.11.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020.

In linea generale pertanto si applica l’articolo 9 Tuir, tenendo conto che se il valore del bene così determinato è superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, l’ammontare della detrazione o della deduzione è invece determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento; mentre se ha ad oggetto beni di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir (beni alla cui produzione è diretta l’attività di impresa), l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore normale di cui all’articolo 9 Tuir e quello determinato per la valutazione delle rimanenze finali di cui all’articolo 92 Tuir.

L’erogazione liberale in natura deve inoltre risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi come misura di contrasto all’emergenza epidemiologica Covid-19. Nel caso di donazione di beni di valore superiore a 30.000 euro o di valore non determinabile con criteri oggettivi, il donatore deve infine consegnare al soggetto destinatario dell’erogazione copia della perizia giurata di stima.

Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire della detrazione/deduzione delle erogazioni, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 21/E/2020, ha innanzitutto chiarito che le stesse devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 D.Lgs. 241/1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari), e quindi non sono detraibili/deducibili le erogazioni liberali effettuate in contanti.

Inoltre, analogamente a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro, è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In caso di donazione a favore della Protezione Civile, in base a quanto previsto dall’articolo 99 D.L. 18/2020 che ha regolato l’apertura di c/c bancari dedicati, viene ritenuto sufficiente, ai fini della detrazione/deduzione, che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica Covid-19.

Si evidenzia infine che, con diversi interventi di prassi, è stato previsto che la disciplina descritta è applicabile:

  • alle donazioni aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare, alle condizioni di cui alla circolare 8/E/2020 (quesito 5.4);
  • alle donazioni effettuate direttamente alle strutture ospedaliere sul territorio (circolare 3/E/2020, quesito 5.5);
  • alle donazioni finalizzate a sostenere l’acquisto di dispositivi informatici per permettere agli studenti l’accesso alla didattica a distanza, non erogate direttamente agli Istituti scolastici ma per il tramite di Comuni o Protezione civile.