5 Maggio 2020

Erogazioni liberali in denaro tra detraibilità e deducibilità

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Nel D.L. “Cura Italia” è inserita una norma di favore per chi sostiene l’attuale emergenza sanitaria (articolo 66 D.L. 18/2020).

In base alle nuove disposizioni le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 usufruiscono di una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

In sede di conversione del D.L. 18/2020 ad opera della L. 27/2020, sono stati inseriti tra gli enti che possono raccogliere le erogazioni in questione gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Si ricorda che l’effettuazione di erogazioni liberali, in alcuni casi, comporta, per le persone fisiche, la scelta fiscale in sede di dichiarazione dei redditi tra detraibilità dall’imposta di una percentuale della spesa sostenuta oppure deducibilità della spesa a riduzione del reddito imponibile.

La regola dell’articolo 15, comma 1.1, Tuir dispone che dall’imposta lorda (Irpef) si detrae un importo, pari al 26%, delle erogazioni liberali in denaro (su un valore massimo di spesa di 30.000 euro annui), effettuate a favore delle Onlus e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M., nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).

A partire dal 1° gennaio 2020 in base all’articolo 15, comma 3bis le detrazioni previste dall’articolo 15 Tuir, spettano per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

In alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle Onlus sono:

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento tracciati previsti dall’articolo 23 D.Lgs. 241/1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti; dalla ricevuta di versamento deve essere possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il citato articolo 83 del codice del Terzo Settore, al comma 4 prevede, ferma la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che coloro i quali fruiscano delle agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali (effettuate a beneficio dei medesimi soggetti indicati nell’articolo 83), delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative.

Si ricorda che la detrazione è ammessa anche nel caso in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, promuova un’iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una Onlus. In questo caso il sostituto d’imposta assume l’onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente all’erogazione, secondo le modalità descritte dalla risoluzione 441/E/2008 e dalla risoluzione 160/E/2009.

Per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica invece l’articolo 27 L. 133/1999. La disposizione si applica anche alle erogazioni liberali effettuate per le medesime finalità in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali in argomento sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento (articolo 63 D.L. 18/2020).

L’articolo 27 L. 133/1999 dispone quanto segue in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche: sono deducibili dal reddito d’impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti (identificati ai sensi del D.P.R. 20.06.2000). Non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa i beni ceduti gratuitamente e non sono soggetti all’imposta sulle donazioni.

Per i soggetti Ires la regola generale dell’articolo 100, comma 2, lettera a), Tuir, relativa agli oneri di utilità sociale dispone che sono deducibili “i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera g), per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato”.

Il successivo comma 2, lettera h) dello stesso articolo 100 Tuir dispone che sono deducibili “le erogazioni liberali in denaro per importo non superiore a 30.000 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle Onlus, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio”.

Per le persone giuridiche pertanto l’agevolazione consiste sempre in una deducibilità del costo sostenuto.

Evidenziamo infine che, a norma dell’articolo 99 D.L. 18/2020, il Dipartimento della Protezione Civile ha aperto “conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all’emergenza epidemiologica del virus Covid-19”. La risoluzione 21/E/2020 è intervenuta in merito al giustificativo di spesa per tali versamenti ribadendo che, ai fini dell’agevolazione, è sufficiente che dalla ricevuta risulti che il versamento sia stato effettuato appunto su uno dei predetti conti correnti dedicati all’emergenza.

Anche i versamenti effettuati tramite collettori intermediari, piattaforme di crowdfunding o per il tramite degli enti richiamati dall’articolo 27 L. 133/1999 richiedono, ai fini dell’agevolazione, che dalla ricevuta di versamento emerga che la donazione è stata versata nei conti correnti bancari dedicati all’emergenza Covid-19 (cfr. risoluzioni 441/E/2008 e 160/E/2009 in tema di erogazioni liberali effettuate per il tramite dei datori di lavoro).

Qualora, invece, i versamenti siano effettuati su conti correnti diversi da quelli dedicati, ancorché finalizzati a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, o qualora dalle ricevute di versamento non sia possibile ricavare le informazioni richieste (carattere di liberalità, destinatario dell’erogazione, finalità della stessa), ai fini della fruizione delle detrazioni e deduzioni in commento, oltre alla ricevuta del versamento effettuato, sarà necessario che il Dipartimento della Protezione civile rilasci una specifica ricevuta dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.