4 Luglio 2022

Erogazioni pubbliche: informativa in Nota integrativa e compilazione Modello Redditi

di Filippo Giordan – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza
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La scheda di FISCOPRATICO

Da alcuni anni sussiste l’obbligo di fornire in Nota integrativa del bilancio d’esercizio un’adeguata informativa in merito a qualsiasi forma di aiuto ricevuto da Pubbliche Amministrazioni. I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa assolvono all’obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Accanto a tale adempimento si affianca la corretta compilazione dei quadri informativi del modello Redditi Società di Capitali e Società di Persone.

Vista la complessità e la vastità di aiuti a cui può accedere un’impresa l’intento è quello di riassumere in termini operativi i principali passaggi da seguire per adempiere correttamente agli obblighi informativi e dichiarativi e fornire un prospetto riepilogativo utile a professionisti e imprese.

 

Informativa in Nota integrativa

La L. 124/2017 rubricata “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (articolo 1, commi 125129) disciplina il tema dei contributi pubblici e dei relativi obblighi informativi da parte dei beneficiari ed erogatori.

Nello specifico, il comma 125 prevede che una serie di soggetti specifici siano tenuti ad indicare le sovvenzioni, i contributi, gli incarichi retribuiti e i vantaggi economici ricevuti dalle pubbliche amministrazioni.

I soggetti coinvolti sono principalmente le imprese, ma anche gli enti non commerciali (associazioni, fondazioni, Onlus e alcune tipologie di cooperative sociali) sono coinvolti dalla norma e possono inserire le informazioni sui propri siti interne o portali digitali.

L’oggetto dell’informativa riguarda sussidi, vantaggi, contributi e aiuti con le seguenti caratteristiche:

  • in denaro o natura;
  • non aventi carattere generale: deve pertanto sussistere un rapporto bilaterale, ovvero nel caso in cui un soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un particolare vantaggio ad un altro soggetto;
  • privi di natura corrispettiva o risarcitoria.

L’obbligo di comunicazione sussiste solo se si sono ricevuti dei vantaggi economici da parte delle Pubbliche Amministrazioni o da Enti affini per un importo complessivo annuo superiore ad euro 10.000 e pertanto rileva il criterio di cassa e non quello della competenza, dovendosi riportare esclusivamente gli aiuti incassati.

Le informazioni devono essere comunicate nella sezione finale della Nota integrativa, per le società obbligate alla sua presentazione e che non redigono il bilancio abbreviato, preferibilmente con una rappresentazione tabellare oppure in forma descrittiva.

Le imprese, accedendo al Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), hanno modo di verificare alcuni contributi ricevuti.

I vantaggi economici iscritti nel Registro non devono essere interpretati come gli unici da riportare in Nota integrativa, bensì l’impresa per assolvere correttamente l’obbligo informativo è tenuta ad indicare tutti i contributi che presentano i prospettati requisiti, a prescindere dall’iscrizione nel Registro. Per gli aiuti riportati nel Registro è però sufficiente inserire una frase che rimanda alla consultazione del portale, senza necessità di fornire ulteriori dettagli.

In questi giorni il tema è ritornato attuale dal punto di vista sanzionatorio, in quanto, l’articolo 1, comma 28-ter e l’articolo 3-septies, D.L. 228/2021 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) sono intervenuti sulla questione prorogando al 1° luglio 2022 il termine per l’applicazione delle sanzioni “per l’anno 2021” e dall’altro lato prorogando al 1° gennaio 2023 il termine per l’applicazione delle sanzioni “per l’anno 2022”. L’entità delle sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo informativo è pari all’1% dell’importo ricevuto con un minimo di Euro 2.000. Inoltre, se il beneficiario, dopo essere stato sanzionato, non pagasse la sanzione e non adempiesse all’obbligo entro 90 giorni, sarebbe costretto alla restituzione del beneficio all’Ente erogante.

 

La compilazione dei quadri RS e RU nel modello Redditi

Nel modello Redditi Società di Capitali e Società di Persone sono presenti i prospetti informativi RS “Aiuti di Stato” e RU “Crediti d’imposta”.

Nel quadro RS “Aiuti di Stato” nella sezione RS401 è necessario inserire gli aiuti ricevuti dall’impresa nel periodo d’imposta a cui è riferita la dichiarazione. Ad ogni aiuto è assegnato un codice univoco ricavabile dalle ultime pagine delle istruzioni per la compilazione del modello dichiarativo e nella fase di compilazione devono essere indicate per ciascun aiuto le seguenti informazioni:

  • la forma giuridica dell’impresa:
    • SR Società a responsabilità limitata;
    • SU Società a responsabilità limitata con unico socio;
    • AS Società in accomandita semplice;
    • SN Società in nome collettivo;
    • SP Società per azioni;
    • DI Impresa individuale;
    • PF Persona fisica
  • la dimensione aziendale:
    • Micro impresa: meno di 10 dipendenti, fatturato inferiore ad euro 2 milioni o totale attivo inferiore ad euro 2 milioni;
    • Piccola impresa: meno di 50 dipendenti, fatturato inferiore ad euro 10 milioni o totale attivo inferiore ad euro 10 milioni;
    • Media impresa: meno di 250 dipendenti, fatturato inferiore ad euro 50 milioni o totale attivo inferiore ad euro 43 milioni;
    • Grande impresa: più di 250 dipendenti, fatturato superiore ad euro 50 milioni o totale attivo superiore ad euro 43 milioni
  • il settore di svolgimento dell’attività d’impresa:
    • 1 Generale;
    • 2 Agricoltura;
    • 3 Pesca
  • l’importo: è necessario inserire l’ammontare dell’agevolazione solo se l’Amministrazione Finanziaria non ne è già a conoscenza.

Il quadro RU “Crediti d’imposta” deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese. Per ciascuna agevolazione è necessario compilare un apposito modulo nel quale vanno esposti:

  • il codice identificativo del credito vantato e la descrizione;
  • il credito d’imposta residuo dalla precedente dichiarazione;
  • il credito d’imposta spettante nel periodo;
  • il credito d’imposta utilizzato in compensazione con il modello F24 nel periodo d’imposta a cui è riferita la dichiarazione.

 

Aspetti conclusivi

Negli ultimi anni gli aiuti ricevuti dalle imprese sono diventati sempre più frequenti e rilevanti, pertanto una corretta e attenta informativa sia a livello contabile che fiscale è fondamentale.

Per agevolare i professionisti e le imprese nella compilazione della Nota integrativa e dei quadri del modello Redditi, si riporta di seguito una tabella riassuntiva contenente gli aiuti/crediti d’imposta più frequenti, in cui per ciascuno è segnalato se deve essere indicato in Nota integrativa, nel quadro RS e RU con l’eventuale codice di riferimento.

Aiuti/Crediti d’imposta N. I. Quadro RU Quadro RS
Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall’emergenza Covid-19 (articolo 1 D.L. 41/2021) NO NO = SI 31
Contributo automatico per i soggetti che hanno ottenuto il contributo codice 31 (Covid-19) (articolo 1, commi da 1 a 3, D.L. 73/2021) NO NO = SI 33
Contributo automatico per i soggetti che hanno ottenuto il contributo codice 31 (Covid-19) (articolo 1, commi da 5 a 15, D.L. 73/2021) NO NO = SI 34
Contributo perequativo (Covid-19) (articolo 1, commi da 16 a 27, D.L. 73/2021) NO NO = SI 35
Credito R&S (anno in corso e anno precedente) NO SI L1 NO =
Contributi Sabatini SI NO = NO =
Garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti (Finanziamenti garantiti dal Fondo centrale) SI NO = NO =
Aiuti “De minimis” (non superiori a 200k nell’arco di tre esercizi) N/A NO = NO =
Esenzione versamento I acconto Irap NO NO = SI 10
Deduzione/detrazione per investimenti in start up innovative NO NO = SI 3
Deduzione/detrazioni per investimenti in PMI innovative NO NO = SI 4
Deduzione quota <3% degli utili netti versata dalle imprese sociali ad appositi fondi NO NO = SI 7
Credito imposta investimenti pubblicitari (articolo 57-bis D.L. 50/2017) NO SI E4 SI 56
Credito imposta canoni locazione (Covid) (articolo 28 D.L. 34/2020) NO SI H8 SI 60
Credito imposta adeguamento ambienti di lavoro (Covid) NO SI I6 SI 63
Super/iperammortamento NO NO = NO =
Credito imposta beni strumentali 2020 (L. 160/2019) – bene ordinario NO SI H4 NO =
Credito imposta beni strumentali 2020 (L. 160/2019) – bene materiale 4.0 NO SI 2H NO =
Credito imposta beni strumentali 2020 (L. 160/2019) – bene immateriale 4.0 NO SI 3H NO =
Credito imposta beni strumentali 2021 (L. 178/2020) – bene ordinario NO SI L3 NO =
Credito imposta beni strumentali 2021 (L. 178/2020) – bene materiale 4.0 NO SI 2L NO =
Credito imposta beni strumentali 2021 (L. 178/2020) – bene immateriale 4.0 NO SI 3L NO =
Credito imposta sanificazione 2020 NO SI H9 NO =
Credito imposta sanificazione 2021 NO SI M1 NO =
Somme erogate da altre Amministrazioni (INPS) N/A NO = NO =
Altri SI 999