15 Settembre 2018

Errata statuizione sulle spese: ricorso per correzione della sentenza

di Angelo Ginex
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In tema di processo tributario, l’errata statuizione sulle spese di lite, derivante dalla condanna al pagamento di quest’ultime in favore della stessa parte soccombente, non determina un contrasto insanabile tra la formulazione letterale del dispositivo e la pronuncia adottata in motivazione, non incidendo sulla idoneità del provvedimento, nella totalità delle sue componenti, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione, con la conseguenza che la medesima può essere emendata nella forma della procedura per correzione di errore materiale. È questo l’interessante principio enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15315 del 12.06.2018.

La vicenda trae origine dalla proposizione di un ricorso avverso una cartella di pagamento relativa ad Ici, che veniva accolto dalla competente Commissione tributaria provinciale. L’Ente locale interessato proponeva ricorso in appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, che ne dichiarava l’inammissibilità per violazione dell’articolo 52 D.Lgs. 546/1992 vigente ratione temporis, stante il mancato deposito di copia dell’atto di appello presso la segreteria del giudice di prime cure.

Ancorché avesse dichiarato l’inammissibilità dell’atto di appello presentato dall’Ente locale, la pronuncia statuiva la condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese di lite proprio in suo favore. Per tale ragione, il contribuente presentava ricorso per correzione di errore materiale ex articolo 287 c.p.c., cui seguiva la relativa ordinanza.

Tuttavia, l’Ente locale proponeva ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale della Calabria, lamentando la violazione dell’articolo 287 c.p.c. per essere stata, la sentenza, erroneamente oggetto di ricorso per correzione di errore materiale con riguardo al capo relativo alla pronuncia sulle spese.

In particolare, l’Ente locale assumeva che l’originaria statuizione recante la condanna dell’appellante “a rifondere all’Ente impositore le spese del … grado del giudizio che liquida in complessivi euro 1.200,00, oltre accessori come per legge”, era corretta nel senso che la frase “all’Ente impositore le spese del … grado di giudizio che liquida”, dovesse leggersi ed intendersi: “al contribuente le spese del … grado del giudizio che liquida a favore del … difensore antistatario”.

Ebbene, i giudizi di piazza Cavour hanno ritenuto tale motivo manifestamente infondato sull’assunto che non vi fosse alcun dubbio che l’originaria statuizione oggetto di correzione risultasse essere il frutto di un mero errore materiale del giudice, con la conseguenza che, non sussistendo alcun insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione, lo stesso era legittimamente emendabile mediante la procedura prevista dall’articolo 287 c.p.c.

D’altronde, considerato che l’appellante, condannato, secondo soccombenza, alla rifusione delle spese del grado di giudizio, era l’Ente locale, non poteva in alcun modo dubitarsi – ha osservato la Suprema Corte – che esso non potesse essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore di se stesso, come letteralmente sarebbe derivato in base al dispositivo formulato, che recava quindi un palese errore materiale, laddove aveva indicato, nell’ente impositore, il beneficiario della condanna alle spese.

Né potrà residuare dubbio alcuno in merito all’applicabilità nel processo tributario della procedura di correzione di errore materiale ex articolo 287 c.p.c. (cfr., Cass., ordinanza n. 22433/2017).

Parimenti, risulta incontroverso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è possibile emendare, in sede di procedimento di correzione di errore materiale, l’omessa distrazione delle spese di lite in favore del difensore che abbia dichiarato di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi, così come avvenuto nel caso di specie (cfr., SS.UU., sentenza n. 16037/2010).

Sulla scorta delle suesposte argomentazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso proposto dall’Ente locale, nulla statuendo in ordine alle spese per non aver svolto difese l’intimato, ma condannandolo al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ex articolo 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

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