Errati versamenti: applicabili anche ai diritti camerali i principi sanciti dalla C.M. 27/E/2013
di Luca Caramaschi
Con la recente nota n.172574 del 22 ottobre 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni circa l’applicabilità, al versamento del diritto camerale annuale, delle precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E del 2 agosto 2013 in tema di carenti versamenti.
La nota evidenzia come a seguito dell’emanazione del D.M. n. 54 del 27.1.2005 concernente “Regolamento relativo all’applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell’articolo 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27”, il Ministero dello Sviluppo Economico abbia fornito univoche indicazioni in merito all’applicazione del citato decreto con la circolare n. 3587/C del 20.06.2005 e che, quindi, si rende necessario verificare se le interpretazioni contenute nella richiamata circolare sono oggi ancora compatibili con le posizioni assunte dall’Agenzia delle entrate in merito all’applicazione delle sanzioni ai tributi.
Lo stesso Ministero nella nota in commento, nella considerazione che la stessa Agenzia delle entrate con la citata C.M. n. 27/E/2013 ha ritenuto necessario chiarire in modo definitivo i criteri da considerare ai fini dell’applicazione delle sanzioni, ritiene che tali principi siano da ritenersi applicabili anche al versamento del diritto annuale camerale e quindi intende uniformare il proprio orientamento a quello dettato dall’Agenzia delle entrate.
E’ quindi a partire dai ruoli che saranno resi esecutivi successivamente all’emanazione della presente nota (22 ottobre 2013), indipendentemente dall’anno di competenza del diritto annuale, che le camere di commercio provvederanno ad uniformare i propri comportamenti a quelli individuati dall’Agenzia delle entrate nel citato documento di prassi. In attesa dei necessari adeguamenti delle procedure informatiche, è pertanto necessario che le Camere di Commercio applichino i suddetti criteri agli esiti scaturenti dai controlli automatizzati, con riferimento a tutte quelle posizioni in relazione alle quali è necessario applicare un criterio diverso da quello finora seguito.
Con riferimento ai ruoli già resi esecutivi alla data di emanazione della presente nota, le Camere di Commercio, nel caso di cartelle già notificate ma non ancora definitive (ovvero per le quali non sono ancora scaduti i termini per la presentazione del ricorso), e su istanza del contribuente, provvederanno alla rideterminazione della sanzione tenendo conto dei nuovi principi concedendo lo sgravio al concessionario.
Nel caso, invece, di cartelle notificate e definitive, le Camere di Commercio valuteranno, su istanza del contribuente, l’opportunità, in autotutela, di rideterminare la sanzione.
Vale in ogni caso il principio – già ribadito dalla stessa Agenzia nella richiamata circolare – che per le sanzioni già irrogate con provvedimento definitivo non è ammessa la ripetizione di quanto già pagato.
Mentre l’art. 4 comma 1 del D.M. n. 54/2005 stabilisce che la misura della sanzione amministrativa è compresa tra il 10 e il 100 per cento dell’ammontare del diritto dovuto, il successivo art. 6 del citato D.M. disciplina la possibilità dell’impresa di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, definendo nel dettaglio le misure ridotte della sanzione applicabile alle stesse imprese in caso di ravvedimento.
Viene inoltre chiarito che per le imprese e unità locali che si iscrivono in corso d’anno al Registro delle Imprese, non si applica l’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 e, quindi, tali soggetti saranno tenuti ad effettuare i versamenti del diritto annuale entro trenta giorni decorrenti dall’iscrizione; verranno considerati tardivi e quindi sanzionati con l’applicazione dell’aliquota del 10% sull’intero importo dovuto e versato tutti i versamenti effettuati nei successivi trenta giorni.
Uniformandosi dunque alle nuove e più confortanti posizioni espresse dall’Agenzia delle entrate, il Ministero dello Sviluppo Economico con la nota in commento afferma che:
- il versamento entro 30 giorni dalla scadenza dell’importo dovuto senza la maggiorazione dello 0,40% è assimilabile all’omesso versamento parziale e non già al ritardato pagamento, di conseguenza la sanzione deve essere rapportata alla frazione dell’importo non versato: pertanto, se è dovuto un diritto annuale maggiore rispetto a quello calcolato e versato nel “termine lungo”, detto versamento non è da considerarsi tardivo, ma semplicemente insufficiente. La sanzione deve quindi essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel “termine lungo” e quanto dovuto (imposta più maggiorazione);
- deve ritenersi perfezionato il ravvedimento operoso di quanto originariamente e complessivamente dovuto anche solo parzialmente, cioè limitatamente all’importo versato entro la scadenza del termine del ravvedimento stesso: quindi, nel caso in cui l’impresa effettui entro il termine prescritto per il ravvedimento il versamento di un importo di diritto annuale inferiore rispetto al dovuto ma comunque con sanzioni e interessi commisurati al diritto stesso, il ravvedimento si intenderà perfezionato limitatamente a tale importo. Sulla differenza non regolarizzata saranno irrogate le sanzioni ad opera degli uffici camerali;
- nel caso in cui l’impresa, in sede di ravvedimento, effettui un versamento complessivo di diritto annuale, sanzioni, e interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non siano commisurati al diritto annuale versato a titolo di ravvedimento, la Camera di Commercio dovrà ritenere perfezionato il pagamento con riferimento alla quota parte del diritto annuale – comprensivo o meno della maggiorazione a seconda della data del versamento originario – proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo. Sulla differenza non sanata saranno irrogate le sanzioni ad opera degli uffici camerali.
In tutti i casi, conclude la nota n.172574/2013, sarà comunque necessario avere l’evidenza dell’intenzione dell’impresa di avvalersi dei benefici del ravvedimento operoso, attraverso la verifica dell’imputazione nel modello F24 di parte del versamento all’assolvimento delle sanzioni, indicando l’apposito codice tributo.