4 Aprile 2018

Errore dichiarativo opponibile solo senza pagamento di imposte

di Angelo Ginex
Scarica in PDF

Il contribuente che, nel redigere la dichiarazione fiscale, abbia riconosciuto a suo danno importi in misura superiore a quelli effettivi, senza procedere anche al pagamento della maggiore imposta, può, in sede giudiziale e senza limiti sostanziali o temporali, opporre alla pretesa dell’Amministrazione finanziaria per l’omesso o insufficiente versamento che l’originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto; ove, invece, all’erronea dichiarazione abbia anche fatto seguito, in tutto o in parte, il pagamento del maggior importo non dovuto, il contribuente è tenuto ad esperire le procedure di rimborso, nel rispetto delle modalità e dei termini di decadenza previsti, esclusa la possibilità di opporre, in giudizio, l’eventuale credito vantato per l’indebito pagamento.

È questo il principio chiarificatore sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza 9 marzo 2018, n. 5728.

Continua a leggere gli articoli dell’archivio di Euroconference News, abbonati subito!
Grazie all'abbonamento
Hai accesso all'archivio completo con tutti gli articoli di Euroconference News
Hai la possibilità di effettuare il download in pdf di tutti gli articoli di Euroconference News
Accedi a Euroconference in Diretta il servizio di aggiornamento settimanale (in differita)
Ricevi ogni mattina la newsletter direttamente sulla tua casella di posta
Rinnovo automatico a prezzo di listino
Normativa antiriciclaggio: il nuovo D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017
Scarica il PDF di questo articolo
Scarica il Quotidiano in PDF