27 Luglio 2023

Errori del quadro RW e possibile ravvedimento

di Francesco Paolo Fabbri
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La scheda di FISCOPRATICO

Come ogni anno i soggetti che detengono beni all’estero (investimenti e/o attività finanziarie) così come criptoattività – a seguito delle novità della Legge 197/2022 – devono compilare il quadro RW, in base a quanto previsto dalla normativa:

  • sul monitoraggio fiscale degli stessi asset, detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale,
  • relativa alle imposte patrimoniali che possono risultare dovute in connessione a tali beni, ossia IVIE e IVAFE per gli immobili e le attività finanziarie rispettivamente.

Il riepilogo dei beni detenuti all’estero e delle valute virtuali va compilato con grande attenzione soprattutto in considerazione dei risvolti sanzionatori per gli errori che possono essere commessi; quanto detto non tanto (e non solo) con riguardo alle richiamate imposte patrimoniali, bensì per quanto riguarda specificamente il monitoraggio. Ed infatti:

  • se IVIE e IVAFE vedono applicate, ex articolo 19, commi 17 e 22, D.L. 201/2011, le penalità ordinariamente previste per le imposte sui redditi (quindi ad esempio sanzione che va dal 90 al 180% in caso di infedeltà dichiarativa), le quali sono in ogni caso calcolate su importi generalmente non così elevati, dato che le aliquote IVIE e IVAFE sono pari allo 0,76% e allo 0,2% rispettivamente,
  • le irregolarità del monitoraggio sono punite con una sanzione particolarmente afflittiva, che va ordinariamente dal 3 al 15% degli importi non dichiarati, come previsto dall’articolo 5, comma 2, primo periodo del D.L. 167/1990. Sanzione peraltro raddoppiata, dal 6 al 30%, qualora gli asset di cui sopra siano localizzati in paradisi fiscali (secondo periodo della norma appena citata), e a prescindere da quanto eventualmente irrogabile con riferimento alle imposte eventualmente dovute.

Concentrandosi dunque sugli errori del monitoraggio, si può innanzitutto notare come detta sanzione trovi applicazione solamente quando il contribuente omette di indicare il valore dei beni da includere nel quadro RW, oppure quando ne indica uno inferiore.

Diversamente, non risultano sanzionabili le violazioni non incidenti sull’entità dei possedimenti esteri o delle criptoattività (come, ad esempio, l’indicazione di un codice identificativo errato o l’irregolarità nell’indicazione del codice fiscale dei cointestatari dei conti correnti esteri).

Una questione che spesso interessa gli operatori tenuti al riepilogo dei beni in esame è quella relativa alla presentazione del modello entro il termine di 90 giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi (c.d. intervallo di tardività), analogamente a quella sulla possibile integrazione del quadro RW nel medesimo intervallo di tempo.

Il tutto, si badi, tenendo a mente un aspetto rispetto al quale non si pongono ad oggi più dubbi, ossia che tale quadro RW non rappresenta una dichiarazione a sé stante, bensì solamente una parte (come tutte le altre) del modello dichiarativo (cfr. circolare 11/E/2010).

Ed infatti, come anche affermato da parte della giurisprudenza di legittimità (tra le altre si veda Cassazione n. 31626 del 04.11.2021), “se la dichiarazione dei redditi della persona è stata presentata, peraltro completa nelle sue ulteriori parti, ma con omessa compilazione di un quadro o modulo, non ricorre l’ipotesi dell’omessa presentazione della dichiarazione, ed è consentito al contribuente proporre una dichiarazione integrativa”.

Occorre quindi considerare la previsione del terzo periodo del citato articolo 5, comma 2, D.L. 167/1990, norma che, a differenza di quanto visto in precedenza, stabilisce la sanzione fissa, pari a 258 euro, in caso di presentazione tardiva (entro 90 giorni) del quadro RW.

Su tale casistica si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate, tramite la propria risoluzione 82/E/2020, affermando infatti che la presentazione per la prima volta della dichiarazione entro i 90 giorni, comprensiva del quadro in discussione, porta all’applicazione della penalità fissa (così come quella per omesso/tardivo versamento, ex articolo 13, D.Lgs. 471/1997, qualora l’omissione abbia prodotto anche effetti sostanziali sulle imposte dovute a titolo di IVIE e/o IVAFE). Con possibilità, comunque, di ricorrere al ravvedimento operoso su tutte le irregolarità commesse.

Si ritiene inoltre che, in linea con quanto ulteriormente riportato dalla circolare 42/E/2016 (§ 2.2.3, pag. 9 e ss.), in caso di integrazione della dichiarazione entro i 90 giorni, anche con riguardo al singolo quadro RW, non debba essere irrogata la sanzione per l’eventuale infedeltà – che si è visto essere proporzionale dal 3 al 15%, oppure dal 6 al 30% per i Paesi black list – bensì sempre quella pari a 258 euro.

Anche in questo caso, evidentemente, con possibilità di effettuare il ravvedimento delle somme – nello specifico con riduzione della sanzione di 258 euro a 1/9 (28,67 euro).

Diversamente, e come affermato dallo stesso documento di prassi del 2016, una volta superato simile intervallo di 90 giorni dovrà essere irrogata la sanzione proporzionale più volte richiamata (eventualmente raddoppiata), sia nel caso in cui che il quadro RW originariamente presentato venga integrato, sia qualora la dichiarazione dei redditi sia stata originariamente omessa (si veda a questo proposito la circolare 27/E/2015, § 2.3).

Anche se in quest’ultima circostanza non sarà possibile la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, con ravvedimento e riduzione della sanzione che varia a seconda del momento in cui si perfeziona il ravvedimento.

A livello operativo, nella compilazione del modello F24 per il ravvedimento che venga effettuato si dovranno indicare, limitatamente alle sanzioni di cui si è detto, i seguenti codici tributo:

  • 8911 con riguardo agli errori connessi al monitoraggio fiscale;
  • 8901 per le imposte patrimoniali in quanto, come precedentemente illustrato, il comparto sanzionatorio per l’IVIE e l’IVAFE è quello applicabile per le imposte sui redditi.