31 Marzo 2023

Errori nell’emissione della fattura in reverse charge a cliente nazionale

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Nel caso in cui non sia stata inviata una fattura elettronica al Sistema di interscambio, questa si considera non emessa.

Occorre pertanto verificare i tempi di emissione per un eventuale invio della fattura entro i termini previsti oppure per effettuare un invio tardivo con eventuale regolarizzazione.

Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972.

In deroga alla regola generale per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 472/1996, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione.

Il termine effettuazione deve essere considerato nella definizione ai fini Iva di cui all’articolo 6 D.P.R. 633/1972 per cui nelle cessioni di beni rileva la consegna o spedizione (o un momento successivo se l’effetto traslativo si verifica successivamente con il limite massimo di un anno dalla consegna o spedizione); se anteriormente è emessa fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo l’operazione si considera effettuata per l’importo fatturato o pagato. Per le prestazioni di servizi nazionali rileva il momento del pagamento del corrispettivo; se anteriormente al pagamento è emessa fattura l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato.

Le sanzioni per mancato invio di una fattura sono differenti a seconda del regime Iva dell’operazione sottostante, imponibile, non imponibile, in inversione contabile, non soggetta.

Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi 7 e 8, D.P.R 633/1972 è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati.

Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 (articolo 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997).

Sono soggette a reverse charge ai sensi dell’articolo 74, comma 7, D.P.R. 633/1972, le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se, soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato.

La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti contiene l’annotazione “inversione contabile” e l’eventuale indicazione della norma di riferimento. Il file xml avrà Natura operazione N6.1 – inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero.

Il contribuente che si accorga di non aver emesso la fattura per la vendita di pallet usati avvenuta nel mese di gennaio 2023 potrà ricorrere alla regolarizzazione dell’operazione con applicazione della sanzione per errori formali ridotta con ravvedimento operoso, ad esempio nel mese di marzo. Se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito, la sanzione di 250 euro è ridotta ad 1/9 pari a 27,78 euro, se il ravvedimento avviene entro 90 giorni dall’errore (articolo 13 D.Lgs. 472/1997) ed è versabile con modello F24, codice tributo 8911.

Sono formali le “…violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione. Tale aspetto costituisce uno dei tratti che, generalmente, consente di distinguerle dalle cd violazioni sostanziali” (circolare 11/E/2019, paragrafo 2).

Si evidenzia inoltre che l’errata indicazione della Natura operazione (ad esempio N6.3 invece di N6.1) non rileva ai fini sanzionatori. Ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/1997, non sono punibili “…le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo” (cd. violazioni meramente formali).

Come riportato nella circolare 6/E/2023, il codice “natura” non è un elemento previsto dall’articolo 21 D.P.R. 633/1972 e, pertanto, la sua errata indicazione, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta, rappresenta una violazione meramente formale (la corretta indicazione del codice “natura” rileva ai fini della predisposizione dei documenti Iva precompilati da parte dell’Agenzia delle entrate, in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 4 D.Lgs. 127/2015).