26 Aprile 2023

Esclusi da Iva le sostituzioni e i richiambi di prodotti difettosi

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Esulano dal campo di applicazione dell’Iva, per carenza del presupposto oggettivo, le sostituzioni dei prodotti difettosi, e il richiamo degli stessi, in esecuzione di specifici obblighi contrattuali e senza la corresponsione di un corrispettivo, in quanto il prezzo (comprensivo anche di eventuali cessioni in sostituzione) è già stato assoggettato ad Iva all’atto della precedente vendita.

È quanto affermato dall’Agenzia delle entrate nella risposta ad istanza di interpello n. 304 del 24 aprile scorso, in cui si conferma altresì che se i beni sostituti sono destinati in altro Paese Ue l’operazione non configura una cessione intracomunitaria e non sussiste nemmeno alcun obbligo ai fini Intrastat (circolare 13/E/1994).

Nell’istanza di interpello la società istante fa presente di aver proceduto alla vendita a clienti (privati e imprese, in quest’ultimo caso tramite dealers) di alcuni impianti incorporando nel prezzo di cessione eventuali prestazioni manutentive/sostitutive del prodotto rivelatosi difettoso/pericoloso.

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