Esclusione dagli Isa senza obblighi compilativi ma senza “premi”
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariIn presenza di una causa di esclusione dall’applicazione dei nuovi indicatori di affidabilità fiscale (Isa) non sussiste nemmeno alcun obbligo di compilazione dei modelli ai soli fini informativi, ad eccezione delle imprese cd. “multiattività” per le quali rimane l’obbligo di presentare il modello riferito all’attività prevalente, pur in presenza della causa di esclusione.
Tuttavia, tenendo presente gli effetti premiali che sono collegati al raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8, la presenza di una causa di esclusione impedisce al contribuente di ottenere i predetti benefici.
Ci si riferisce soprattutto ai benefici collegati alla possibilità di compensare liberamente il credito Iva fino ad euro 50.000 (dell’anno 2019 e dei primi tre trimestri 2020), nonché i crediti per imposte dirette fino ad euro 20.000, senza dimenticare la possibilità di richiedere il rimborso Iva “libero” fino ad euro 50.000 (anche in questo ultimo caso si tratta del credito Iva dell’anno 2019 e dei primi tre trimestri del 2020).
Con la pubblicazione del software per l’individuazione del livello di affidabilità fiscale l’operazione “Isa” si sta completando, anche se per l’elaborazione del risultato finale è necessario comprendere anche l’impatto dei cd. dati “precalcolati” indicati nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 10.05.2019.
Nel frattempo è opportuno svolgere alcune considerazioni in merito ad alcune cause di esclusione di cui all’articolo 9-bis, comma 6, D.L. 50/2017, nonché dei D.M. 23.03.2018 e 28.12.2018.
Come noto, a partire dal periodo d’imposta 2018 gli studi di settore ed i parametri sono stati sostituiti dai nuovi indicatori di affidabilità fiscale, che, a differenza degli studi, non costituiscono uno strumento di accertamento dei ricavi/compensi del contribuente, bensì individuano un livello di affidabilità fiscale al quale possono corrispondere alcuni benefici (laddove il contribuente raggiunga un “voto” almeno pari a 8).
Il livello attribuito al singolo contribuente è il risultato di una media di alcuni indicatori elementari di affidabilità (che attribuiscono un risultato da 1 a 10), a cui si aggiungono alcuni indicatori di anomalia solamente in presenza di situazioni di incongruenza.
Come anticipato, a differenza degli studi di settore, con l’avvento degli Isa è previsto che, in presenza di cause di esclusione, il contribuente non sia nemmeno obbligato alla compilazione del modello ai soli fini informativi, ad eccezione dei contribuenti cd. “multiattività”.
Ricadono in tale ambito coloro che svolgono più attività contraddistinte da diversi codici Ateco ricadenti in differenti Isa, la cui sommatoria dei ricavi delle attività secondarie supera il 30% dei ricavi complessivi del contribuente.
In tale ipotesi, il contribuente è tenuto a presentare l’Isa riferito all’attività prevalente (inserendo tutti i dati contabili dell’attività nel suo complesso) compilando il prospetto multiattività in cui inserire i codici Ateco delle attività secondarie con l’indicazione del peso percentuale dei ricavi rispetto al totale.
Il software, tuttavia, non attribuisce al contribuente alcun livello di affidabilità fiscale, con la conseguenza che nemmeno in tale ipotesi il soggetto potrà fruire dei benefici fiscali previsti dal provvedimento direttoriale del 10.05.2019.
Come già anticipato, oltre alla possibilità di compensazione e rimborso dei crediti fiscali in misura maggiore rispetto alla soglia ordinaria di 5.000 euro, i benefici riguardano anche gli accertamenti analitico-induttivi, che sono preclusi qualora il contribuente raggiunga un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8,5.