Esclusione Isa anche in caso di mera prosecuzione dell’attività
di Alessandro BonuzziSebbene l’Agenzia delle entrate, nella giornata di ieri, abbia reso disponibile la versione definitiva del nuovo software “Il tuo Isa”, l’avvento degli Isa già dal periodo d’imposta 2018, in sostituzione degli studi di settore, ha ritardato non poco la corrente campagna redditi, con conseguente probabile proroga del termine per il versamento delle imposte in scadenza il prossimo 1° luglio al successivo 22 luglio.
Il Ministro dell’Economia ha firmato, lo scorso 6 giugno, il DPCM che dovrebbe stabilire lo slittamento della scadenza; non è ancora chiaro se il maggior termine riguarderà esclusivamente i soggetti tenuti all’applicazione degli Isa oppure anche coloro che ne sono esonerati. Al riguardo, sarebbe opportuno avere un atteggiamento “prudente” considerando minimi e forfettari esclusi dalla proroga in modo da non avere brutte sorprese, magari a ridosso della scadenza.
Oltre ai contribuenti esonerati all’assoggettamento ai nuovi indici, è importante individuare i clienti che ricadono in una delle cause di esclusione, per i quali non sussiste l’obbligo di compilare il modello Isa.
Attenzione, la dispensa dall’onere compilativo opera per tutte le cause di esclusione, fatto salvo per quella che riguarda le imprese multiattività, ossia “le imprese esercenti 2 o più attività non rientranti nel medesimo Isa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico Isa, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati” (istruzione parte generale Isa 2019).
Sono altresì esclusi dall’applicazione degli Isa 2019 i contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso dell’anno 2018, ancorché l’inizio o la cessazione si sia verificato, rispettivamente, al 1° gennaio o al 31 dicembre.
In particolare, per quanto riguarda l’apertura, ai fini dell’esclusione, rileva l’effettivo inizio dell’attività economica.
Va poi evidenziato che, a differenza delle istruzioni – parte generale – degli studi di settore, le istruzioni – parte generale – degli Isa non contemplano il concetto di “mera prosecuzione” dell’attività, né quello di “cessazione e inizio dell’attività entro i successivi 6 mesi”.
Pertanto, il contribuente ricade nella causa di esclusione “inizio attività” anche:
- nel caso di cessazione e inizio dell’attività entro sei mesi dalla data di cessazione;
- quando la nuova attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti, ossia nelle ipotesi di:
- acquisto o affitto d’azienda;
- successione o donazione d’azienda;
- operazioni di trasformazione;
- operazioni di scissione e fusione di società;
- conferimento d’azienda.
Ne deriva che, in caso di conferimento d’azienda avvenuto nel 2018, la società conferitaria non dovrà compilare il modello Isa 2019; l’esclusione, peraltro, vale anche per il soggetto conferente che a seguito dell’operazione ha chiuso l’attività nel 2018.
Proprio in relazione alla causa di esclusione legata alla cessazione dell’attività, le istruzioni Isa non prevedono, a differenza di quando stabilivano le istruzioni degli studi di settore, che “il periodo che precede l’inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell’attività”.
Tuttavia, secondo un’interpretazione logico-sistematica, il periodo che precede la liquidazione si dovrebbe ritenere escluso anche ai fini Isa.
Infine, si rileva che l’impresa che non ha ancora iniziato l’attività produttiva per mancanza delle necessarie autorizzazioni amministrative ricade nella causa di esclusione dedicata ai contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività. Sicché, l’imprenditore individuale che ha aperto la sua posizione Iva nel 2018 ma di fatto ha iniziato a svolgere l’attività solo nel 2019, poiché in attesa della necessaria autorizzazione amministrativa, non dovrà compilare il modello Isa, né con riferimento al periodo d’imposta 2018, né per l’anno 2019 (anno di inizio effettivo dell’attività).
11 Giugno 2019 a 15:22
Buongiorno
è un articolo esaustivo, che fa il punto su una situazione nuova e scioglie molti dubbi. Ne resta però uno: quando, a fine articolo, si parla dell’imprenditore individuale che ha aperto la partita iva nel 2018 ma ha iniziato l’attività nel 2019 per mancanza di autorizzazione amministrativa, si intende riferirsi solo alla ditta individuale, o il discorso è allargabile, ad esempio, ad una società di persone? Grazie.