Escluso il concorso di terzi nella violazione della contribuente persona giuridica
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Ai sensi dell’articolo 7 D.L. 269/2003 le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Anche la considerazione di un diverso trattamento riservato ai terzi concorrenti esterni nelle violazioni commesse da un contribuente che non sia una persona giuridica non può condurre all’introduzione, nel nostro Ordinamento, di una ipotesi di responsabilità che il legislatore ha invece inteso espressamente escludere.
Sono questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 15441, depositata ieri, 16 maggio.
Il rappresentante legale di una società di capitali veniva sanzionato a titolo di concorso, ai sensi dell’articolo 9 D.Lgs. 472/1997, nelle violazioni commesse da alcune società.
La questione giungeva dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale ha ricordato che “in tema di violazioni tributarie, ai sensi dell’articolo 7 D.L. 260/2003, convertito in L. 326/2003, le sanzioni amministrative gravano esclusivamente sulla persona giuridica titolare del rapporto tributario, con esclusione della responsabilità a titolo concorsuale delle persone fisiche, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto organico delle medesime con l’ente, mentre sono sanzionabili, ex articolo 9 D.Lgs. 472/1997, i concorrenti esterni rispetto alla violazione tributaria commessa da soggetti privi di personalità giuridica” (Cassazione, ordinanze n. 9448, 9449, 9450 e 9451/2020).
L’esclusione del concorso sanzionabile di terzi concorrenti nella violazione della contribuente persona giuridica è quindi fondata sul chiaro dato testuale dell’articolo 7 D.L. 269/2003, in forza del quale le sanzioni amministrative tributarie possono essere riferite esclusivamente alla persona giuridica.
È irrilevante, a tal proposito, il diverso trattamento sanzionatorio riservato al concorrente “esterno” nelle violazioni commesse da un contribuente che non è una persona giuridica, in quanto una interpretazione “adeguatrice” dell’articolo 7 D.L. 269/2003 comporterebbe una violazione del principio di legalità, con individuazione di una fattispecie di responsabilità che, invece, il legislatore ha inteso espressamente escludere.
In alcuni casi, tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto comunque applicabile la regola generale sulla responsabilità dell’autore della violazione commessa nell’interesse esclusivamente proprio, ad esempio nei casi in cui è stato dimostrato che la struttura societaria del contribuente costitutiva un mero strumento fittizio del quale il soggetto si serviva per conseguire un proprio vantaggio fiscale indebito. Tali presupposti, però, non risultano essersi verificati nel caso di specie.
Giova infine ricordare che la Corte di Cassazione si era occupata della corretta applicazione dell’articolo 7 D.L. 269/2003 anche nell’ambito di un’altra questione, afferente la responsabilità del professionista per le sanzioni irrogate ad una società con personalità giuridica, risolta con la recentissima ordinanza n. 14364 del 06.05.2022.
Anche in quest’ultimo caso, tra le eccezioni sollevate dall’Agenzia delle entrate vi era quella riguardante il diverso trattamento tra i soggetti con personalità giuridica e gli altri soggetti; riteneva infatti che “Se il consulente, per la propria attività, non rispondesse delle violazioni commesse in concorso con la persona giuridica vi sarebbe un’ingiustificata divaricazione tra la sua posizione e quella del consulente di un’impresa individuale, che invece risponderebbe secondo le comuni regole sul concorso”.
Tali motivazioni, per i motivi sopra esposti, non hanno comunque trovato accoglimento.