Escluso l’occultamento delle scritture contabili con assoluzione da bancarotta fraudolenta
di Gioacchino De PasqualeLa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33820 depositata ieri, 30 novembre, ha confermato il consolidato principio in base al quale il reato tributario ex articolo 10 D.Lgs. 74/2000, ossia “occultamento o distruzione di documenti contabili”, non è configurabile in caso di assoluzione da bancarotta fraudolenta.
Nel caso di specie, l’amministratore di una società era indagato per aver commesso reati tributari dichiarativi in violazione, tra l’altro, dell’articolo 10 D.Lgs 74/2000 ossia occultamento e distruzione di documenti contabili, al fine di non consentire la ricostruzione del volume d’affari della società.
Si premette che il reato ex articolo 10 D.Lgs. 74/2000, ossia l’occultamento e la distruzione di documenti contabili, si realizza mediante condotte alternative consistenti nella distruzione o nell’occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
In relazione all’individuazione del momento consumativo del reato, a differenza della distruzione, che realizza un’ipotesi di reato istantaneo, che si consuma al momento della soppressione della documentazione, l’occultamento – che consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori – costituisce un reato permanente che si consuma nel momento dell’ispezione, e cioè nel momento in cui gli agenti chiedono di esaminare detta documentazione.
Queste erano le condotte contestate all’amministratore della società in relazione al reato ex articolo 10 D.Lgs. 74/2000.
Antecedentemente all’udienza relativa al reato indicato, l’amministratore della società era stato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
A giudizio dell’amministratore della società, l’assoluzione dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale doveva essere considerato ai fini della valutazione del reato tributario ex articolo 10 D.lgs. n. 74/2000, ossia “occultamento o distruzione di documenti contabili”.
Sulla questione sollevata dall’imputato, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33820 depositata il 30/11/2020 ha ribadito che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, mai contestato, qualora nel corso del giudizio venga prodotta una sentenza passata in giudicato, che accerti fatti non conciliabili con quelli in contestazione, il giudice è tenuto a verificare l’incidenza dei fatti relativi alla sentenza passata in giudicato sulla posizione dell’imputato, anche al fine di evitare una futura richiesta di revisione. La ratio dell’orientamento indicato è quello di evitare il rischio ragionevole, e verificabile, di una condanna ingiusta, sebbene suscettibile di revisione.
Nella sentenza in commento è stato ulteriormente precisato che l’obbligo del giudice di merito di verificare la possibile incidenza della decisione irrevocabile, e degli elementi di fatto da essa risultanti, impone al medesimo giudice, qualora abbia dubbi circa l’irrevocabilità della stessa, di esperire tutti gli accertamenti utili.