4 Novembre 2015

Esecutività dell’accertamento e sospensione legale nel D.Lgs. 159/2015

di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Tra il novero delle modifiche apportate dal recente D.Lgs. 159/2015 Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3 comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23”, all’articolo 5 è opportuno sicuramente analizzare quanto variato e di rilevante importanza in tema di precetti concernenti l’articolo 29 D.L. 78/2010 denominato “concentrazione della riscossione nell’accertamento”.

Come noto, tale disposizione è stata introdotta affinché la riscossione dei tributi divenisse più celere, attribuendo all’accertamento natura di atto surrogatorio del ruolo e della cartella di pagamento e, in quanto tale, atto che promuove la riscossione coattiva.

L’assenza di formazione del ruolo e della predisposizione della cartella esattoriale, quindi, autorizza l’agente della riscossione, per gli avvisi di accertamento emessi dell’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, ad iniziare l’esecuzione coattiva attenendosi a quanto stabilito all’articolo 29 D.L. 78/2010. A conferma dell’intento di velocizzare il sistema della riscossione connessa all’atto di accertamento, il legislatore alla lettera a) del comma 1 dell’articolo citato stabilisce che gli atti accertativi debbano contenere anche l’intimazione all’obbligo di adempiere entro il termine di presentazione del ricorso. Se la disposizione concernente l’intimazione ad adempiere, ovvero la lettera a) del citato comma 1, non è stata variata, lo stesso non può dirsi invece per la successiva lettera b), alla quale sono state apportate delle modifiche che riguardano principalmente:

  • l’esecutività degli accertamenti;
  • l’applicazione della sospensione legale di 180 giorni solamente agli atti di accertamento non definitivi.

La lettera b) del comma 1, dell’articolo 29, D.L. 78/2010 stabiliva che “gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica”. Quest’ultimo termine comportava dei disallineamenti, dovuti alla non coincidenza dei termini, con quanto invece stabilito al comma a). Il contribuente infatti si trovava nella circostanza nella quale l’accertamento diveniva esecutivo allo scadere dei 60 giorni dalla notifica, scadenza a volte anticipata rispetto a quella relativa al pagamento delle somme, ovvero entro il termine di proposizione del ricorso. Nonostante il termine per la presentazione del ricorso fosse di 60 giorni, quest’ultima scadenza non era sempre determinabile con precisione, in quanto la stessa poteva essere protratta ad esempio per la sospensione feriale dei termini (L. 742/1969) oppure a seguito di predisposizione di istanza di accertamento per adesione (articolo 6, comma 3, D.Lgs. 218/1997).

Il D.Lgs. 159/2015 uniforma i due termini, pertanto l’avviso di accertamento diviene ora esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.

Altra modifica si rileva per quanto riguarda il periodo del comma b) ove si stabilisce che l’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a). A tale periodo è aggiunto questo nuovo precetto: “La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione”.

Come noto, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento la riscossione delle somme richieste è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata. Tale termine, grazie alla sospensione legale sopra citata, è ulteriormente prolungato di 180 giorni.

L’articolo 5 D.Lgs. 159/2015 provvede a specificare che tale sospensione non si può applicare agli accertamenti divenuti definitivi e quindi in presenza di somme dovute a titolo definitivo. La relazione illustrativa n. 185-bis allo schema di Decreto precisa che non si applica alle situazioni in cui:

  • l’accertamento risulti definitivo perché non impugnato;
  • la sentenza sia passata in giudicato confermando in questo modo definitivamente la pretesa tributaria;
  • vi sia un’intimazione al pagamento delle somme richieste a seguito di decadenza della rateazione nella acquiescenza, mediazione o conciliazione

In un’ottica di velocizzazione, quindi, la sospensione legale di 180 giorni rimane riferita solamente agli accertamenti in fase di contestazione.