21 Luglio 2018

Esecuzione della sentenza di accoglimento

di EVOLUTION
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Con l’introduzione dell’articolo 67-bis D.Lgs. 546/1992, ad opera del D.Lgs. 156/2015, è stato sancito il principio della immediata esecutività delle sentenze, secondo cui le sentenze delle Commissioni tributarie depositate dal 1° giugno 2016 sono esecutive.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Contenzioso”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza le discplina entrata in vigore con il D.Lgs. 156/2015 sull’immediata esecutività delle sentenze di accoglimento.

L’immediata esecutività delle sentenze, introdotta dall’articolo 67-bis D. Lgs. 546/1992, non prevede più, rispetto al vecchio regime, un trattamento differenziato in base al tipo di controversia.

Ai sensi dell’articolo 68, comma 2, D.Lgs. 546/1992, per la sentenza di annullamento di un atto impositivo depositata dal 1° gennaio 2016 il tributo corrisposto in eccedenza con i relativi interessi deve essere rimborsato d’ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della stessa.

Affinché la sentenza produca i suoi effetti, la parte interessata è tenuta a notificare la sentenza all’Amministrazione finanziaria, in quanto il deposito in segreteria non è considerato sufficiente.

Viene inoltre previsto che:

  • in caso di mancata esecuzione del rimborso, ai sensi dell’ex articolo 68, comma 2, D.Lgs. 546/1992, il contribuente può esperire direttamente, senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento, il giudizio di ottemperanza dinanzi alla Commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla Commissione tributaria regionale;
  • ex articolo 69, comma 1, D.Lgs. 546/1992 anche la sentenza di condanna al rimborso, ovvero al pagamento di somme in favore del contribuente, è immediatamente esecutiva;
  • ex articolo 69, comma 1, D.Lgs. 546/1992 anche la sentenza su un atto relativo alle operazioni catastali è immediatamente esecutiva.

Tuttavia, la sentenza di accoglimento delle ragioni del contribuente non sempre determina il blocco delle attività di riscossione e/o cautelare.

Per tale ragione, è stata introdotta dall’articolo 1, commi 537, 543, Legge 228/2012 una procedura che, in presenza di determinate condizioni, consente al contribuente di ottenere l’annullamento automatico delle cartelle di pagamento e dei crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La richiesta di sospensione della riscossione può essere accolta esclusivamente nella ipotesi in cui il credito, prima della formazione del ruolo, sia stato interessato da:

  • prescrizione o decadenza intervenute in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
  • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
  • sospensione giudiziale;
  • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte il credito in un processo in cui l’Agenzia della Entrate-Riscossione non ha preso parte;
  • pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo.

L’Agenzia della Entrate-Riscossione deve sospendere immediatamente ogni attività esecutiva e cautelare sulla sola base della documentazione allegata alla dichiarazione, anche in caso di urgenza nella riscossione.

In riferimento al termine, il contribuente è tenuto ad inviare la dichiarazione entro 60 giorni dalla notifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare ed esecutiva.

Ferma restando la responsabilità penale, il contribuente è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con un minimo di 258 euro, se la documentazione prodotta è falsa.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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