Esecuzione della sentenza di accoglimento
di EVOLUTIONL’immediata esecutività delle sentenze, introdotta dall’articolo 67-bis D. Lgs. 546/1992, non prevede più, rispetto al vecchio regime, un trattamento differenziato in base al tipo di controversia.
Ai sensi dell’articolo 68, comma 2, D.Lgs. 546/1992, per la sentenza di annullamento di un atto impositivo depositata dal 1° gennaio 2016 il tributo corrisposto in eccedenza con i relativi interessi deve essere rimborsato d’ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della stessa.
Affinché la sentenza produca i suoi effetti, la parte interessata è tenuta a notificare la sentenza all’Amministrazione finanziaria, in quanto il deposito in segreteria non è considerato sufficiente.
Viene inoltre previsto che:
- in caso di mancata esecuzione del rimborso, ai sensi dell’ex articolo 68, comma 2, D.Lgs. 546/1992, il contribuente può esperire direttamente, senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento, il giudizio di ottemperanza dinanzi alla Commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla Commissione tributaria regionale;
- ex articolo 69, comma 1, D.Lgs. 546/1992 anche la sentenza di condanna al rimborso, ovvero al pagamento di somme in favore del contribuente, è immediatamente esecutiva;
- ex articolo 69, comma 1, D.Lgs. 546/1992 anche la sentenza su un atto relativo alle operazioni catastali è immediatamente esecutiva.
Tuttavia, la sentenza di accoglimento delle ragioni del contribuente non sempre determina il blocco delle attività di riscossione e/o cautelare.
Per tale ragione, è stata introdotta dall’articolo 1, commi 537, 543, Legge 228/2012 una procedura che, in presenza di determinate condizioni, consente al contribuente di ottenere l’annullamento automatico delle cartelle di pagamento e dei crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La richiesta di sospensione della riscossione può essere accolta esclusivamente nella ipotesi in cui il credito, prima della formazione del ruolo, sia stato interessato da:
- prescrizione o decadenza intervenute in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
- sospensione giudiziale;
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte il credito in un processo in cui l’Agenzia della Entrate-Riscossione non ha preso parte;
- pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo.
L’Agenzia della Entrate-Riscossione deve sospendere immediatamente ogni attività esecutiva e cautelare sulla sola base della documentazione allegata alla dichiarazione, anche in caso di urgenza nella riscossione.
In riferimento al termine, il contribuente è tenuto ad inviare la dichiarazione entro 60 giorni dalla notifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare ed esecutiva.
Ferma restando la responsabilità penale, il contribuente è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con un minimo di 258 euro, se la documentazione prodotta è falsa.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |