10 Marzo 2016

Esenzione da ritenuta e prova del beneficiario effettivo

di Fabio Landuzzi
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Ai fini della esenzione da ritenuta in occasione del pagamento di interessi e canoni a soggetti esteri residenti in Stati membri dell’Unione europea, il comma 6 dell’art. 26-quater, DPR 600/1973, richiede alla società che effettua il pagamento, e che pertanto agisce nella funzione di sostituto d’imposta, di produrre  un’attestazione da cui risulti la residenza del beneficiario effettivo rilasciata dalle competenti Autorità dello Stato di residenza del soggetto percipiente, nonché una dichiarazione resa da quest’ultimo circa la sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge per beneficiare appunto dell’esenzione da ritenuta.

In un caso che ha costituito oggetto di un interessante giudicato della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sentenza n. 9819/2015), l’Amministrazione aveva contestato al contribuente di avere erroneamente applicato l’esenzione ex art. 26-quater, DPR 600/1973, in sede di pagamento di interessi passivi alla consociata estera, in quanto l’istanza presentata dal soggetto estero non aveva data certa ed i documenti fiscali prodotti portavano una data successiva al pagamento.

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