Esenzione IMU anche per i coadiuvanti dell’impresa agricola
di Fabio GarriniL’esenzione IMU (ai fini TASI i terreni sono in ogni caso esclusi da tassazione) prevista dalla scorsa legge di stabilità in favore dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP), in relazione ai terreni da questi condotti e coltivati e ovunque ubicati (quindi anche nei Comuni pianeggiati), risulta operativa anche a favore dei coadiuvanti delle imprese familiari agricole. Il Dipartimento Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una nota datata 23 maggio 2016 (prot. 20535/2016) ammette anche tali soggetti a beneficiare dell’esonero IMU. Nello stesso documento viene poi confermata analoga agevolazione anche a favore dei soci di società agricola.
I soci coltivatori
Partiamo dalla seconda questione in quanto quella più “scontata”. Tale posizione era infatti stata già in passato avanzata dal MEF nell’ambito della circolare 3/DF/2012 (in quel caso in relazione al moltiplicatore ridotto, franchigia e alle riduzioni a scaglioni previste per la tassazione dei terreni, agevolazioni applicabili alla fattispecie ratione temporis). Si tratta di un caso tutt’altro che raro: quando le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente, beneficiano (oggi) dell’esenzione IMU. Detta conclusione discende dall’applicazione dell’articolo 9 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, il quale stabilisce che “ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche…”. Peraltro nella nota richiamata viene specificato che detta previsione risulta applicabile, alle condizioni e nei limiti previsti dalla norma (L. 99/2004), alle società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile.
Va rammentato che a tali soggetti spetta, oltre all’esenzione IMU sui terreni agricoli, anche la finzione di non edificabilità delle aree prevista dall’articolo 2 del D.Lgs. 504/1992 in relazione ai terreni potenzialmente edificabili ma che siano oggetto di coltivazione da parte di CD o IAP.
I familiari coadiuvanti
Più innovativa (nel senso che non constano precedenti interpretazioni sul punto) la posizione riguardante i coadiuvanti dell’impresa familiare agricola. Il tema riguarda la possibilità di applicare l’esenzione a favore dei terreni posseduti da tali soggetti (in qualità di proprietari o comproprietari) e coltivati dall’impresa agricola il cui titolare è un familiare del coadiuvante stesso.
Sul punto il MEF individua i due requisiti da rispettare per fruire dell’agevolazione:
- quello oggettivo, ovverosia il possesso e la coltivazione del fondo;
- quello soggettivo, ossia la qualifica di CD o IAP in capo al familiare stesso.
Il Dipartimento Fiscale osserva come il coadiuvante sia iscritto quale come coltivatore diretto nel nucleo del capo azienda, negli appositi elenchi previdenziali, così come previsto dall’articolo 11 della L. 9/1963.
In relazione al primo dei due requisiti, è innegabile che tali soggetti siano possessori (altrimenti non si porrebbe neppure il problema della tassazione), ma secondo il MEF occorre affermare che il coadiuvante deve anche intendersi quale soggetto che effettua la coltivazione del fondo.
Quest’ultima affermazione prende posizione su di un punto che pare tutt’altro che scontato. Il coadiuvante dell’impresa familiare, infatti, effettua un apporto di lavoro nell’impresa che però non può essere confusa con una società: la qualifica di imprenditore, infatti, viene riconosciuta al solo titolare. Il MEF, evidentemente, ha preferito una interpretazione più “fattuale”, riconoscendo anche al coadiuvante il presupposto della coltivazione del fondo.
La nota in commento precisa (anche quest’ultima conclusione era del tutto scontata), che se il coadiuvante possiede altri terreni dati in affitto o comodato rispetto a quelli coltivati, detti terreni devono scontare ordinariamente il prelievo IMU.
8 Settembre 2016 a 10:43
Ci dimentichiamo della disposizione di cui al primo periodo del comma 1 dell’art. 26 del TUIR, la quale correla il reddito fondiario alla titolarità di un diritto reale sull’immobile classificato in catasto. Vedi anche la sentenza della Cassazione n. 8821/2014. Ritengo che quanto affermato nell’art. 4 TUIR valga per tutti i redditi escluso quelli fondiari. Quindi il reddito immobiliare spetta interamente al coniuge proprietario ed il coniuge non proprietario di fabbricati abitativi conferiti nel fondo patrimoniale, contrariamente alla precisazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 20/2012, non può optare per l’applicazione della cedolare secca per il 50% dei canoni di locazione che non gli spettano.