Preliminarmente, viene evidenziato che l’elenco allegato alla circolare n. 9/1993, che individua appunto i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina esenti dall’imposta, contiene, suddivisi per provincia, comuni annotati e comuni non annotati.
L’esonero opera su tutto il territorio comunale per i comuni in corrispondenza dei quali non è riportata alcuna annotazione. Diversamente, ove è riportata l’annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla “PD”, significa che l’esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale.
Pertanto, il beneficio non si applica indiscriminatamente per i tutti i terreni agricoli dei comuni indicati nell’allegato della circolare, ma solo per quelli ubicati in comuni non annotati o ubicati nelle zone agevolate dei comuni annotati.
Può accadere, però, che venga attuato un processo di riorganizzazione del territorio che prevede la fusione di comuni. Al riguardo, la risoluzione in commento precisa che si deve distinguere tra fusione tradizionale e fusione per incorporazione.
La prima produce l’estinzione giuridica dei comuni interessati dal processo aggregativo e la costituzione di un nuovo comune. La fusione per incorporazione comporta, invece, la continuità giuridica del comune incorporante.
La distinzione comunque non rileva ai fini dell’esenzione dall’IMU. Infatti, per verificare l’applicazione del beneficio, occorre prendere in considerazione l’ubicazione dei terreni e controllare se questi rientrano o meno nelle zone agevolate secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 9/1993, indipendentemente dalla circostanza che i comuni originari si siano fusi in un comune anche di nuova denominazione e, quindi, non presente nella circolare.
Pertanto, rileva non tanto il nome del comune bensì la porzione di territorio.
Alla luce di tale criterio, il Ministero ritiene che in caso di fusione di:
- “due comuni totalmente esenti, i terreni ubicati nel nuovo comune sono totalmente esenti”;
- “un comune esente con uno non esente, in quanto non incluso nell’elenco allegato alla circolare n. 9/1993, beneficiano dell’agevolazione solo i terreni che erano ubicati nel territorio del comune esente prima della fusione”;
- “un comune esente con uno parzialmente esente, godono dell’esenzione ai fini IMU solo i terreni ubicati nel territorio del comune precedentemente esente e quelli che risultavano esenti nel comune che prima della fusione era parzialmente delimitato”;
- “due comuni parzialmente esenti, i terreni per i quali si ha diritto all’esenzione sono solo quelli che rientravano nei territori a tale fine delimitati dei comuni che hanno dato origine al nuovo comune”.