Esenzione Imu/Tasi per gli enti non commerciali: recente giurisprudenza
di Luca CaramaschiQuando il Legislatore ha configurato l’ipotesi di esenzione da Imu e Tasi per la platea degli enti non commerciali lo ha fatto con riferimento agli immobili che vengono direttamente utilizzati nella loro attività “istituzionale”.
In particolare, è l’articolo 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011 a disporre che si applica all’Imu l’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 504/1992 recante disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili “destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”.
Con il D.L. 16/2014, invece, al fine di assimilare il trattamento della Tasi a quello dell’Imu, l’articolo 1, comma 3 del citato decreto rende applicabili alla Tasi quasi tutte le esenzioni applicabili all’Imu, tra le quali certamente spicca quella riservata agli enti non commerciali, stabilendo che “Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell’applicazione della lettera i) resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni”.
E nel richiamo alla lett. i) dell’articolo 7 D.Lgs. 504/1992 c’è proprio la citata esenzione prevista per gli enti non commerciali ai fini Imu.
Con riferimento al vincolo dell’utilizzo “diretto” dell’immobile, quale requisito inderogabile per riconoscere l’esenzione, recente giurisprudenza sta mettendo in crisi tale concetto, riconoscendo il beneficio anche nei casi in cui lo stesso immobile sia stato concesso in comodato a soggetti che, a loro volta, lo utilizzano per il perseguimento dei propri fini istituzionali, anch’essi meritevoli di tutela.
Con riferimento agli aspetti oggettivi dell’agevolazione recente giurisprudenza si è invece occupata, con pronunce in parte contraddittorie, degli immobili nei quali gli enti non commerciali svolgono attività in regime di convenzione con la pubblica amministrazione.
L’esenzione spetta anche per gli immobili in comodato
Si sta formando in giurisprudenza un indirizzo per cui l’esenzione da Imu e Tasi non spetta solamente ai soggetti che utilizzano direttamente l’immobile per il soddisfacimento dei propri fini istituzionali, ma anche a coloro che concedono in uso gratuito lo stesso immobile a realtà che lo utilizzano nel perseguono delle medesime finalità istituzionali del soggetto concedente.
In particolare, con la sentenza della CTP Reggio Emilia n. 271/2/2017 del 25.10.2017, i giudici emiliani hanno riconosciuto l’esenzione da Imu per un immobile di un ente ecclesiastico concesso in uso gratuito ad altro ente ecclesiastico per svolgervi attività didattica.
Dal contenuto della sentenza emerge che, ai fini dell’esenzione, non deve sussistere la necessaria coincidenza tra chi “possiede” l’immobile e chi lo “utilizza” per attività istituzionali esenti dal tributo.
Più di recente la sezione XI della CTR Lazio, con la sentenza n. 2696 del 27.04.2018, ha sostenuto che va riconosciuta l’esenzione anche se un ente non commerciale titolare di un immobile lo concede in comodato a un altro ente non profit, qualora i due enti svolgano la stessa attività e perseguono le medesime finalità istituzionali e per il suo utilizzo non venga richiesto dal concedente il pagamento di alcun canone di locazione.
Trattandosi prevalentemente di giurisprudenza di merito, sarà interessante attendere i rispettivi giudizi di Cassazione per capire se i citati principi potranno ritenersi consolidati.
L’esenzione per gli enti convenzionati con la P.A.
Con la pronuncia della CTR Lombardia, sezione VIII, n. 4400 del 18.10.2018, i giudici di secondo grado hanno affermato che non può essere contestata l’esenzione Imu ad un ente non commerciale che svolge attività di scuola dell’infanzia sulla base di accordi con l’amministrazione comunale che prevedono l’erogazione di contributi in conto gestione, oltre a vincoli sulle tariffe in ragione delle fasce di reddito delle singole famiglie degli iscritti alla scuola.
È proprio l’esistenza di tali vincoli ispirati ad un principio di solidarietà che impedirebbe all’ente una gestione concorrenziale, fatto che giustifica il riconoscimento dell’esenzione.
Con riferimento ai contributi in convenzione, inoltre, secondo i giudici regionali, la loro erogazione contribuirebbe a realizzare i medesimi obiettivi perseguiti dall’amministrazione comunale con la gestione diretta della scuola. Nonostante le richiamate argomentazioni possano ritenersi condivisibili, occorre evidenziare come le stesse non siano state giudicate sufficienti a riconoscere l’esenzione in occasione di una altrettanto recente pronuncia dei giudici di legittimità.
È infatti con la sentenza n. 3528/2018 che la suprema Corte di Cassazione ha stabilito che gli enti non commerciali non sono esonerati dal pagamento delle imposte locali per il fatto di essere accreditati o convenzionati con la pubblica amministrazione.
La sottoscrizione di una convenzione con l’ente pubblico, quindi, non garantisce che l’attività venga svolta in forma non commerciale e che i compensi richiesti siano sottratti alla logica del profitto.
In tutte queste situazioni, pertanto, al fine di valutare l’esenzione, si dovranno verificare con molta attenzione le caratteristiche dell’attività svolta dall’ente non commerciale, non essendo sufficiente limitarsi alla verifica dell’esistenza di una convenzione con la pubblica amministrazione.
In sintonia con l’ultima sentenza citata anche l’ordinanza n. 10754/2017 con la quale, sempre la Cassazione, ha affermato che le scuole paritarie sono soggette al pagamento dei tributi locali, e quindi non godono dell’esenzione, se l’attività non viene svolta a titolo gratuito o dietro richiesta di una somma simbolica.
19 Dicembre 2020 a 7:04
La Cassazione si è già pronunciata sull’ammissibilita dell’esenzione nel caso di comodato gratuito tra enti entrambi non lucrativi ed aventi il medesimo fine benefico con la sentenza 25508 del 18 dicembre 2015.