8 Novembre 2017

Esenzione IMU/TASI anche per gli immobili “istituzionali” dei nuovi ETS

di Luca Caramaschi
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Tra le disposizioni dettate in materia di imposte indirette e tributi locali il nuovo articolo 82 del D.Lgs. 117/2017 (codice del terzo settore), emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della L. 106/2016 (legge delega di riforma del terzo settore), ripropone con riferimento ai nuovi Enti del Terzo Settore (in acronimo ETS) la medesima disciplina di esenzione da IMU e TASI prevista per gli immobili utilizzati nella sfera istituzionale da parte degli enti non commerciali in generale. È infatti il comma 6 del richiamato articolo 82 a prevedere che “Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all’articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall’articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione”.

Con riferimento all’ambito soggettivo dell’agevolazione vale qui la pena richiamare l’attenzione sul fatto che la norma si rivolge agli “enti non commerciali del Terzo settore di cui all’articolo 79, comma 5” e, quindi, esclusivamente a quegli ETS che rivestono natura non commerciale. Secondo tale previsione, infatti, si considerano “non commerciali” quegli Enti del Terzo Settore che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale elencate nell’articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 in conformità ai criteri descritti nei commi 2 e 3 del medesimo articolo 79. Tralasciando l’ipotesi descritta nel citato comma 3, che fa esclusivo riferimento agli ETS che svolgono attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale (e per i quali vengono declinate specifiche ipotesi di non commercialità), il comma 2 dell’articolo 79 prevede che tutte le attività di interesse generale sono svolte con modalità non commerciali quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi (prosegue la norma, tenendo conto di eventuali contributi erogati dalla pubblica Amministrazione, dall’Unione europea o da altri organismi pubblici di diritto internazionale e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento). Tralasciando le considerazioni critiche in merito alle difficoltà che conducono a una tale verifica, ne deriva, quindi, che l’esenzione non si applicherà, ad esempio, alle imprese sociali disciplinate dal D.Lgs. 112/2017, seppur tali soggetti siano ricompresi a pieno titolo tra le categorie tipizzate presenti nel Registro Unico Nazione degli enti del Terzo Settore, così, come, in generale, l’esenzione non troverà applicazione allorquando l’Ente del Terzo Settore rivesta natura commerciale.

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