Esenzione Irpef solo per i soci di società semplice
di Luigi ScappiniCome noto, la Legge 232/2016, la cd. legge di Bilancio per il 2017 ha introdotto alcune previsioni di sicuro favore per il mondo dell’agricoltura, tra cui la previsione contenuta nell’articolo 1, comma 44, ai sensi del quale “Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola”.
La norma è di sicuro impatto in quanto, se letta in stretta connessione con gli interventi della precedente Legge 208/2015, con cui è stato previsto il non assoggettamento a Irap per i soggetti che operano in agricoltura ai sensi dell’articolo 32, Tuir, porta a delineare un quadro di insieme di sostanziale detassazione per determinati soggetti.
E proprio sul tema di chi siano i soggetti interessati dall’esonero di cui alla legge di Bilancio per il 2017, qualche dubbio era sorto, cui ha dato soluzione, seppur in maniera criptica, almeno per i non addetti ai lavori, Telefisco con la risposta fornita ieri.
Punto di partenza è che l’agevolazione compete esclusivamente alle persone fisiche, coltivatrici dirette e/o Iap, regolarmente iscritte nella previdenza agricola, con la conseguenza che non potranno mai fruire dell’esenzione le società agricole di capitali di cui all’articolo 2, D.Lgs. 99/2004, a prescindere dall’eventuale opzione per la determinazione del reddito secondo le regole di cui all’articolo 32, Tuir.
I dubbi nascevano in presenza di società agricole di persone (Snc e Sas), nonché, seppur in forma minore, di società semplici, nel caso in cui i soci rivestano la qualifica richiesta dal comma 44 richiamato.
Nel primo caso, la risposta fornita a Telefisco ha, in maniera condivisibile, confermato quanto già evidenziato in altri interventi, e cioè che non possono fruire dell’esenzione da imposta i soci, anche se coltivatori diretti e/o Iap regolarmente iscritti alla previdenza agricola, di Snc e Sas società agricole ai sensi dell’articolo 2, D.Lgs. 99/2004, in ragione del fatto che il reddito percepito in ossequio al principio di trasparenza dettato dall’articolo 5, Tuir, mantiene pur sempre la sua natura propria di reddito di impresa.
In tal senso depone l’articolo 3, D.I. 213/2007 con cui sono state dettate regole e modalità applicative dell’opzione per l’applicazione dell’opzione di cui all’articolo 1, comma 1093, L. 296/2006 (in senso conforme anche la circolare AdE 50/E/2010).
Sulla falsariga di tali considerazioni, e cioè che il reddito da partecipazione mantiene la propria natura, è possibile completare il ragionamento, estendendo, invece, l’agevolazione ai soci di società semplici, fermo restando il rispetto del requisito soggettivo richiesto dal comma 44, infatti, in questo caso, la società dichiara per natura un redito fondiario, sia esso solo agrario o anche dominicale.
In passato, l’Agenzia delle Entrate, sempre in relazione al mondo agricolo, avere forzato la lettura del dato normativo, estendendo un’agevolazione, di natura prevista per le sole persone fisiche, anche alle società di persone. Ci stiamo riferendo a quanto affermato con la circolare 12/E/2013, in riferimento all’applicazione dei coefficienti rivalutativi ridotti per la determinazione dei redditi fondiari, come previsti dall’articolo 1, comma 512, L. 228/2012 (la cd. legge di Stabilità per il 2013) ai sensi del quale “Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi … i redditi dominicale e agrario sono rivalutati … Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015”.
In tale occasione era stata “estesa” l’applicazione dei coefficienti rivalutativi ridotti in ragione del dettato di cui all’articolo 9, D.Lgs. 228/2001 con il quale viene previsto che “Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche.” (cfr. circolare 3/DF/2012).
In quest’ultimo caso, invece, l’estensione non è stata applicata alle società di persone commerciali, in ragione, sia della natura del reddito dichiarato che come evidenziato è e rimane di impresa, cambiando solo le modalità di determinazione, sia della ratio stessa della norma.