Esenzione limitata per l’intermediazione in operazioni finanziarie
di EVOLUTIONÈ noto che l’esenzione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 9), del D.P.R. 633/1972, si applica anche alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di assicurazione nonché alle operazioni bancarie, creditizie e finanziarie.
Tuttavia, con la risoluzione 38/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il servizio di consulenza in materia di investimenti fornito senza che sia ravvisabile alcun intervento/partecipazione del consulente/prestatore del servizio nella conclusione del contratto tra il cliente/potenziale investitore e la parte che promuove/emette i titoli, quindi fornito direttamente ai clienti in posizione di assoluta indipendenza e imparzialità, non è inquadrabile come attività di negoziazione/intermediazione esente da Iva.
E ciò accade quando non si percepiscono incentivi o retrocessioni commissionali da parte di terzi ovvero da parte dei diversi operatori finanziari coinvolti negli investimenti suggeriti/raccomandati dal consulente. Il servizio di consulenza in materia di investimenti, infatti, è remunerato esclusivamente dalle commissioni di consulenza e dalle commissioni di performance addebitate sul patrimonio del cliente/investitore oggetto del servizio come risultante dall’esecuzione delle raccomandazioni prestate e dagli aggiornamenti del Portafoglio modello scelto dal cliente.
In conclusione, la mancanza di qualsiasi collegamento/rapporto tra il consulente e i soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nella realizzazione della proposta di investimento rivolta al cliente, inducono ad escludere che sia ravvisabile un’attività di intermediazione/negoziazione esente da Iva.
Con particolare riguardo, poi, al comparto assicurativo, posto che la qualifica di mediatore o di intermediario di assicurazione deve essere determinata esclusivamente in funzione del contenuto dell’attività svolta, l’esenzione può essere riconosciuta anche per attività diverse dal mero procacciamento finalizzato alla conclusione di un contratto di assicurazione, ma deve pur sempre trattarsi di attività collegate alle mansioni essenziali del mediatore o dell’intermediario di assicurazione, consistenti nella ricerca e messa in relazione dei potenziali clienti con l’assicuratore. Di conseguenza, questa condizione non è soddisfatta quando, per esempio, una società si limiti a liquidare i danni senza svolgere alcuna attività diretta alla conclusione di contratti di assicurazione (conclusioni dell’Avvocato generale presso la Corte di giustizia 23 dicembre 2015, causa C-40/15).
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |