4 Giugno 2021

Esenzioni Imu “anti-Covid” – II° parte

di Fabio Garrini
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Continuiamo l’analisi delle ipotesi di esenzione Imu previste per l’acconto 2021 iniziata nel precedente contributo pubblicato.

 

L’esenzione per i beneficiari del fondo perduto

Con la conversione del Decreto Sostegni (D.L. 41/2021), avvenuta ad opera della L. 69/2021, viene ampliata in maniera davvero significativa la platea dei soggetti che possono ottenere l’esenzione in relazione al versamento della rata di acconto 2021 per l’Imu.

Occorre notare che, a differenza delle altre esenzioni Imu introdotte per fronteggiare la pandemia Covid-19 che sono risultate selettive nei confronti di soggetti operanti in determinati settori economici, la nuova disposizione recentemente introdotta è potenzialmente applicabile a soggetti che operano in qualsiasi settore economico, a patto che abbiano subito gli effetti economici della crisi sul proprio fatturato.

L’articolo 6-sexies, introdotto in sede di conversione al Decreto Sostegni, stabilisce infatti che l’esenzione Imu per il versamento della prima rata del periodo d’imposta 2021 è riconosciuta a favore di ulteriori categorie di soggetti rispetto a quelle già esentate dalla previsione contenuta nella Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020); il beneficio viene infatti esteso ai destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal medesimo provvedimento.

In particolare, possono ottenere l’esenzione i soggetti “per i quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto”. Si tratta dei soggetti che soddisfano i seguenti requisiti:

  • soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
  • sono esclusi coloro la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021), i soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto (ossia a partire dal 24 marzo 2021), così come gli enti pubblici di cui all’articolo 74 Tuir nonché i soggetti di cui all’articolo 162-bis Tuir (ossia i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari);
  • soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 Tuir, nonché soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir o con compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi tale parametro dimensionale va verificato in relazione al periodo d’imposta 2019).
  • Infine, occorre rispettare il requisito principale per l’ottenimento del fondo perduto, ossia il fatto che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito della riduzione di fatturato, pertanto detti soggetti possono anche fruire dell’esenzione da versamento dell’acconto Imu.

I contribuenti che soddisfano i requisiti sopra elencati possono beneficiare dell’esenzione per l’acconto Imu 2021 in relazione agli immobili dei quali sono possessori; l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Quindi non basta verificare che il soggetto abbia fruito del fondo perduto in questione, ma è necessario che nello specifico immobile venga esercitata l’attività; pertanto, una volta verificato il pre-requisito dell’ottenimento del fondo perduto, occorre analizzare l’effettivo impiego dell’immobile.

Va rammentato che l’articolo 6-sexies rinvia ai soggetti per i quali “ricorrono le condizioni” per la fruizione del fondo perduto, senza che sia di alcuna rilevanza il fatto che detto fondo perduto sia stato effettivamente erogato alla data di scadenza dell’acconto Imu; altrettanto, l’esenzione Imu spetta a coloro che, pur in presenza dei requisiti di legge, per qualunque motivo, non hanno presentato istanza per il riconoscimento del fondo perduto.

Occorre infine osservare che la disposizione in commento, per l’applicazione dell’esenzione Imu, rinvia ai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dallo stesso Decreto Sostegni, non ai soggetti beneficiari del fondo perduto del successivo Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021). In tale secondo provvedimento, infatti, oltre a confermare un’ulteriore erogazione a favore dei soggetti che già avevano beneficiato del fondo perduto introdotto dal D.L. 41/2021, sono stati individuati ulteriori parametri, alternativi, per il riconoscimento di tale provvidenza. I soggetti beneficiari del contributo in forza solo del secondo provvedimento ad oggi non possono fruire dell’esenzione prevista per l’acconto Imu 2021.