Esenzioni Imu “anti-Covid” – II° parte
di Fabio GarriniContinuiamo l’analisi delle ipotesi di esenzione Imu previste per l’acconto 2021 iniziata nel precedente contributo pubblicato.
L’esenzione per i beneficiari del fondo perduto






domenica 20 aprile 2025
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Continuiamo l’analisi delle ipotesi di esenzione Imu previste per l’acconto 2021 iniziata nel precedente contributo pubblicato.
L’esenzione per i beneficiari del fondo perduto
Con la conversione del Decreto Sostegni (D.L. 41/2021), avvenuta ad opera della L. 69/2021, viene ampliata in maniera davvero significativa la platea dei soggetti che possono ottenere l’esenzione in relazione al versamento della rata di acconto 2021 per l’Imu.
Occorre notare che, a differenza delle altre esenzioni Imu introdotte per fronteggiare la pandemia Covid-19 che sono risultate selettive nei confronti di soggetti operanti in determinati settori economici, la nuova disposizione recentemente introdotta è potenzialmente applicabile a soggetti che operano in qualsiasi settore economico, a patto che abbiano subito gli effetti economici della crisi sul proprio fatturato.
L’articolo 6-sexies, introdotto in sede di conversione al Decreto Sostegni, stabilisce infatti che l’esenzione Imu per il versamento della prima rata del periodo d’imposta 2021 è riconosciuta a favore di ulteriori categorie di soggetti rispetto a quelle già esentate dalla previsione contenuta nella Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020); il beneficio viene infatti esteso ai destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal medesimo provvedimento.
In particolare, possono ottenere l’esenzione i soggetti “per i quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto”. Si tratta dei soggetti che soddisfano i seguenti requisiti:
I contribuenti che soddisfano i requisiti sopra elencati possono beneficiare dell’esenzione per l’acconto Imu 2021 in relazione agli immobili dei quali sono possessori; l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
Quindi non basta verificare che il soggetto abbia fruito del fondo perduto in questione, ma è necessario che nello specifico immobile venga esercitata l’attività; pertanto, una volta verificato il pre-requisito dell’ottenimento del fondo perduto, occorre analizzare l’effettivo impiego dell’immobile.
Va rammentato che l’articolo 6-sexies rinvia ai soggetti per i quali “ricorrono le condizioni” per la fruizione del fondo perduto, senza che sia di alcuna rilevanza il fatto che detto fondo perduto sia stato effettivamente erogato alla data di scadenza dell’acconto Imu; altrettanto, l’esenzione Imu spetta a coloro che, pur in presenza dei requisiti di legge, per qualunque motivo, non hanno presentato istanza per il riconoscimento del fondo perduto.
Occorre infine osservare che la disposizione in commento, per l’applicazione dell’esenzione Imu, rinvia ai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dallo stesso Decreto Sostegni, non ai soggetti beneficiari del fondo perduto del successivo Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021). In tale secondo provvedimento, infatti, oltre a confermare un’ulteriore erogazione a favore dei soggetti che già avevano beneficiato del fondo perduto introdotto dal D.L. 41/2021, sono stati individuati ulteriori parametri, alternativi, per il riconoscimento di tale provvidenza. I soggetti beneficiari del contributo in forza solo del secondo provvedimento ad oggi non possono fruire dell’esenzione prevista per l’acconto Imu 2021.
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