Del resto, in questo caso, l’unica opportunità che mi viene preclusa è quella di operare un conferimento con tassazione sul valore normale della plusvalenza senza operare un corrispondente incremento del patrimonio netto nella società conferitaria. Si tratterebbe, invero, di una casistica di scarso interesse e inopportuna in quanto il conferente sconterebbe tassazione sulla plusvalenza e la conferitaria iscriverebbe, comunque, un valore della partecipazione contenuto.
Il principio di diritto n. 10/2020, pertanto, determina, più che una limitazione, una salvaguardia dal commettere un errore professionale.
La seconda forma di prevalenza è quella legata all’articolo 175, Tuir; anche il conferimento operato ai sensi di detta norma è un conferimento a realizzo controllato, ma ha un importante limite rappresentato dal fatto che il conferente deve operare nella sfera di impresa commerciale. Anche in questo caso, il contribuente non incontra particolari limitazioni perché, nonostante qualche leggera differenza, il regime a realizzo controllato dell’articolo 175, Tuir, opera sostanzialmente come quello dell’articolo 177, comma 2, Tuir.
Inoltre, l’ambito applicativo è spesso coincidente. Nell’articolo 175, Tuir, il conferimento riguarda quote di controllo o di collegamento; in modo similare, nell’articolo 177, comma 2 e 2 bis, Tuir, si gestiscono rispettivamente i conferimenti di quote che garantiscono l’acquisizione o l’integrazione del controllo o di quote qualificate.
Eccezion fatta per il fatto che il “controllo” richiamato dall’articolo 175, Tuir, è rappresentato da tutto l’articolo 2359, cod. civ., mentre il controllo di cui all’articolo 177, comma 2, Tuir, è relativo solo al controllo inteso come maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, possiamo notare come in molti casi le due norme siano sovrapponibili e astrattamente ugualmente applicabili.
Ebbene, giusti i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con la Risposta ad Interpello n. 552/2021 l’articolo 175, Tuir, dovrà trovare prioritaria applicazione.
Questo approccio dell’Amministrazione finanziaria è stato generalmente assecondato dai contribuenti, in quanto non crea particolari disagi, ma, invero, appare privo di un supporto normativo e ben potrebbe essere accettabile l’idea che il contribuente possa adottare la norma che preferisce, ovviamente sussistendone le condizioni per l’applicazione.
Ci si chiede se qualcosa sia cambiato con la riforma.
Ebbene, da una prima analisi, partendo dal presupposto che il decreto non affronta in alcun modo il tema, potremmo dire che la riforma non prende posizione né negando la tesi sostenuta dall’Agenzia nè assecondandola.
In effetti, uno spunto potrebbe giungere dall’articolo 177, comma 2, Tuir, laddove si gestisce il conferimento minusvalente.
La riforma prevede che la minusvalenza può a certe condizioni essere anche dedotta. La norma prevede che, ovviamente, la deduzione non è ammessa quando la corrispondente plusvalenza avrebbe beneficiato della pex.
Ciò in quanto l’articolo 101, Tuir, nega la deducibilità della minusvalenza, quando la corrispondente plusvalenza avrebbe beneficiato della Pex al 95%. Potremmo, quindi, dire che l’articolo 177, comma 2, Tuir, può trovare applicazione anche per le società di capitali (altrimenti non si affronterebbe il tema della pex) e che quindi viene meno la presunzione di prioritaria applicazione dell’articolo 175.
Purtroppo, questo argomento non è del tutto decisivo. Se pensiamo al caso in cui due soci, società commerciali intendono conferire una partecipazione del 30% ciascuno in una holding che acquisirà, quindi, il 60%, letteralmente l’articolo 177, comma 2, Tuir, risulterebbe applicabile.
Tuttavia, siccome si tratta di una partecipazione di collegamento, prevarrà l’articolo 175, Tuir. Avremo, comunque, la neutralità indotta. Il fatto che il comma 2, dell’articolo 177, Tuir, menzioni le plusvalenze ex articolo 87, Tuir, non ci permette di dire serenamente che nel nostro caso la norma è opzionabile a dispetto dell’articolo 175, Tuir.
Ciò in quanto la previsione potrebbe essere confinata a casi in cui l’articolo 175, Tuir, non può trovare applicazione come, ad esempio, quando 4 soci società commerciali conferiscono il 15%.
In attesa di eventuali chiarimenti, quanto meno per motivi prudenziali, sarà opportuno rispettare la priorità dei regimi come delineata dall’Agenzia delle entrate.
26 Febbraio 2025 a 8:57
Non mi è chiaro perché si dice che i contribuenti che accidentalmente non hanno indicato in atto l’applicazione dell’art. 177 in atto “sono salvi”. L’indicazione dell’applicazione dell’art. 177 in atto non mi pare sia obbligatoria. Corretto?